Il sisma bonus va ripartito in cinque rate, la detrazione si applica anche a interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria collegati al principale intervento antisismico, il tetto resta a 96mila euro anche sommando altri lavori sullo stesso immobile: sono le precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione 147/E in risposta a specifici interpelli.
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Sisma bonus ripartito
Il Sisma Bonus comporta una detrazione è al 50% su un tetto di spesa di 96mila euro, che sale al 70 o 80% se i lavori comportano una diminuzione del rischio sismico di una o due classi di rischio. Il contribuente che applica la il Sisma Bonus con la maggiorazione al 70 o 80% (rispettivamente, se la ristrutturazione comporta la diminuzione di una o due classi di rischio) deve necessariamente ripartire la detrazione per interventi antisismici in cinque rate. Se invece utilizza il sisma bonus al 50%, lo ripartirà in dieci rate.
Spese correlate
Se i lavori antisismici comportano anche altre spese, per interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, vale il principio in base al quale l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore a esso collegati o correlati. Quindi:
«la detrazione prevista per gli interventi antisismici può essere applicata, ad esempio, anche alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al completamento dell’opera».
Tetto di spesa
La norma prevede che il limite di 96mila euro sia riferito all’immobile. Di conseguenza, si si fanno lavori antisismici e di manutenzione ordinaria e straordinaria, il massimale i applica alla somma dei costi sostenuti per i diversi interventi. Nel computo, invece, restano fuori gli interventi di riqualificazione energetica con agevolazione al 65%, che hanno uno specifico tetto di spesa che si somma, eventualmente, a quello dei lavori di ristrutturazione.
Lavori ammessi
Il riferimento normativo per l’applicazione del sisma bonus è l’articolo 16-bis, comma 1, lettera i, del Dpr 917/1986, che ammette alla detrazione i lavori:
«relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari».
Fonte: risoluzione Agenzia Entrate