Conto alla rovescia per l’addio definitivo ai voucher lavoro di vecchia generazione. Con il Messaggio n. 4752/2017 l’INPS ricorda l’avvicinarsi del termine del periodo transitorio stabilito dal Decreto Legge 25/2017. Fino al 31 dicembre 2017 sarà ancora possibile spendere i buoni lavoro acquistati prima del 17 Marzo 2017, poi le somme non utilizzate per prestazioni di lavoro entro il 2017 potranno essere rimborsate entro il 31 marzo 2018 (la richiesta va presentata mediante modello Sc52).
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Ricordiamo infatti che l’articolo 1 del Decreto Legge 25/2017 ha abrogato gli articoli da 48 a 50 del D.Lgs. 81/2015, stabilendo altresì un regime transitorio per i buoni già richiesti fino al 17 marzo 2017, che potranno essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017 con le modalità previste dalle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme abrogate.
Questo vale però esclusivamente per prestazioni il cui svolgimento avrà luogo entro il 31 dicembre 2017, mentre non sarà consentito ai committenti di inserire nella procedura informatica prestazioni con data inizio o fine successiva al 31 dicembre 2017.
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Nel Messaggio INPS si legge infatti che:
“Eventuali prestazioni già inserite erroneamente nella procedura informatica e relative a periodi decorrenti dal 1° gennaio 2018 – anche se con data inizio della prestazione antecedente alla stessa data dell’1 gennaio 2018 – verranno cancellate d’ufficio e il committente non riceverà nessuna comunicazione in merito. Nel caso di prestazioni che abbiano data inizio nel 2017 e data fine nel 2018, verranno cancellate d’ufficio soltanto le prestazioni relative al 2018″.
Per i vecchi buoni lavoro utilizzati tramite la procedura telematica con riferimento a prestazioni di lavoro accessorio poste in essere fino al 31 dicembre 2017, queste dovranno essere consuntivate dal committente improrogabilmente entro la data del 15 gennaio 2018 perché dal 16 gennaio 2018 sarà inibito l’accesso alla procedura internet dedicata al lavoro accessorio.
L’INPS precisa inoltre che:
“I committenti devono avere cura di verificare la capienza del proprio portafoglio virtuale prima dell’inserimento delle prestazioni in procedura, poiché in nessun caso sarà possibile incrementare mediante nuovi versamenti la provvista economica già consolidatasi con i versamenti effettuati entro la data del 17 marzo 2017″.
L’INPS comunica inoltre che per il bonus baby sitting verranno fornite successive specifiche indicazioni operative.