Il diritto d’autore va rispettato anche nel caso in cui si intenda mettere a disposizione su cloud copie di programmi televisivi registrati. A precisarlo è stata la Corte di giustizia UE, la quale ha chiarito che anche quando viene attuata una ritrasmissione dei programmi TV con mezzi differenti è necessario acquisire l’autorizzazione del titolare dei diritti d’autore.
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Il caso esaminato riguardava una società britannica, la VCAST, che consentiva agli utenti di visualizzare trasmissioni TV precedentemente registrate, come quelle di Reti Televisive Italiane (RTI) che si è rivolta alla Corte, i cui programmi venivano ritrasmessi dopo memorizzazione su nuvola informatica. Il servizio offerto da VCAST ai clienti consiste nella videoregistrazione da remoto delle emissioni di operatori televisivi italiani trasmesse per via terrestre nella fascia oraria selezionata, rendendola accessibile in uno spazio di memorizzazione su cloud.
La VCAST riteneva lecite le proprie attività sulla base del principio di eccezione di copia privata, secondo la quale è consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali.
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La Corte di Giustizia UE ha quindi chiarito che un servizio come quello fornito dalla VCAST rappresenta una comunicazione al pubblico che mette a disposizione opere e materiali tutelati e pertanto deve essere soggetta all’autorizzazione del titolare dei diritti, precisando che il diritto di comunicazione di opere al pubblico ha un significato ampio, che comprende qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un’opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione.
Nella sentenza della Corte UE si legge:
“La (ri)trasmissione effettuata dalla VCAST costituisce una comunicazione al pubblico differente da quella originaria e deve, pertanto, ricevere l’autorizzazione dei titolari dei diritti d’autore o dei diritti connessi. Di conseguenza, un tale servizio di registrazione da remoto non può ricadere nell’eccezione di copia privata”.
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