Come accennato in narrativa, il legislatore ha esteso alla fattispecie contrattualistica in oggetto la tutela verso le clausole vessatorie, vale a dire particolari condizioni che determinano uno squilibrio tra i diritti ed obblighi delle parti e che quindi non possono essere applicate.
In particolare, nell’ambito della fornitura di servizi, sono abusive le clausole che escludono la responsabilità del professionista per i contenuti del sito, l’operatività del sito stesso, l’accuratezza, la completezza e l’affidabilità delle informazioni presenti, i dati e le eventuali inesattezze tecniche, le caratteristiche dei servizi acquistabili online.
In secondo luogo, sono vessatori i documenti contrattuali poco chiari e quelli che assicurano al professionista una libertà illimitata di modificare le clausole contrattuali in qualsiasi momento a scapito di quanto già stabilito con il consumatore. È vessatoria anche la disposizione ove l’incertezza sui termini di applicabilità delle modifiche negoziali sia unilaterale e abbia l’effetto di conferire solo al professionista la facoltà di modificare le caratteristiche del servizio, senza un giustificato motivo preventivamente indicato nel contratto stesso.
Per concludere la panoramica relativa ai contratti on line, si rendono necessari brevi cenni sulla tutela dei “contraenti telematici”. Sul tema è intervenuto più volte il legislatore comunitario che, oltre ad aver incoraggiato la predisposizione di codici di condotta, ha introdotto strumenti di composizione stragiudiziale delle controversie, riconoscendo espressamente alcune forme anche telematiche nella conduzione di sistemi alternativi di risoluzione delle liti. In particolare, l’art. 19 della direttiva 2000/31/Ce prevede che il prestatore dei servizi di società dell’informazione ed il destinatario possono adire organi di composizione extragiudiziale delle liti.
È nata, pertanto, in alternativa allo strumento classico di tutela giudiziale, la possibilità di ricorrere ad una procedura di conciliazione online, un rimedio efficace per le controversie legate ai contratti online, conclusi ed eseguiti, cioè, tramite Web e strumenti informatici. Nella conciliazione online le parti della lite giungono ad una soluzione concordata fra loro e per entrambe soddisfacente, in un incontro virtuale, grazie all’aiuto di un conciliatore neutrale e competente, scelto dalle Camere di Commercio, caso per caso, in un’area riservata a cui possono accedere solo le parti, il conciliatore ed il funzionario preposto al servizio.
Da questo breve excursus si può agevolmente arguire come internet abbia obbligato dottrina e giurisprudenza a riesaminare i concetti tradizionali del diritto convenzionale nazionale e transnazionale. Ed a tal proposito, c’è già chi parla da tempo della necessità della creazione di una cyber-lex autonoma, fondata sull’esempio della lex mercatoria, evoluzione che sarebbe resa molto più semplice qualora venissero create delle vere e proprie giurisdizioni virtuali (sull’esempio della conciliazione on line), composte da magistrati di nazionalità differenti, che istruiscano cause on line, rendendo inutile la localizzazione spaziale della giurisdizione.