Raggiungo i 41 anni di contributi a fine gennaio 2018, posso fare domanda di pensione agevolata per i precoci con la quota 41 (ho più di 12 mesi prima dei 19 anni) anche se non appartengo alle categorie di lavori usuranti?
Mi spiace, ma se lei non rientra in una delle tipologie lavorative previste dalla norma, pur con 41 anni di contributi e un anno versato prima dei 19 anni non può chiedere la pensione anticipata precoci. Deve attendere di maturare la pensione anticipata, ovvero 42 anni e dieci mesi per gli uomini a cui sommare lo scatto legato alle aspettative di vita, che sarà di cinque mesi, per cui andrà in pensione anticipata con 43 anni e tre mesi di contributi.
Tenga presente che, per rientrare nella platea degli aventi diritto alla pensione anticipata precoci, l’unica opzione non è appartenere a una categoria di lavori gravosi. Hanno accesso anche: i disoccupati che hanno perso involontariamente il lavoro e sono ancora disoccupati dopo tre mesi dal termine della prestazione di disoccupazione; i caregiver di parenti di primo grado conviventi con disabilità grave certificata che assistono il parente o il coniuge (compreso il partner in unione civile) da almeno sei mesi, o i lavoratori con un livello di disabilità pari almeno al 74%.
Ricordo che, a chi appartiene a una delle 11 categorie di lavori gravosi o alle 4 che sono state aggiunte in sede di Legge di Bilancio (siderurgici, marittimi, pescatori, lavoratori agricoli) non sarà applicato l’aumento dell’età pensionabile 2019.
=> Stabilità 2018: il nuovo pacchetto Pensioni
Un’ultima cosa: lei parla di lavori usuranti, non vorrei che avesse fatto confusione. Non è l’appartenenza ai lavori usuranti (elencati nella legge 232/2016) che dà diritto alla pensione precoci, bisogna invece rientrare in una delle 11 categorie di lavori gravosi previste dalla manovra 2017:
- operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia, della manutenzione degli edifici;
- conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
- conciatori di pelle e pellicce;
- conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
- conduttori di mezzi pesanti e camion;
- personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzati in turni;
- addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
- insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido;
- facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;
- personale non qualficato addetto a servizi di pulizia;
- operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.
Hai una domanda che vorresti fare ai nostri esperti?
Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz