Saldo imposte sugli immobili entro il 18 dicembre applicando le aliquote IMU e TASI 2017 previste dalle delibere comunali del proprio Comune approvate nei termini stabiliti dalla legge e pubblicate sul sito delle Finanze. Tutte le indicazioni per il versamento della seconda rata a saldo sono contenute in un utile vademecum pubblicato online dal Dipartimento delle Finanze.
=> Saldo IMU e TASI 2018: aliquote e scadenze
Innanzitutto, il termine: la normativa prevede che il saldo IMU e TASI venga effettuato ogni anno entro il 16 dicembre che però cade di sabato facendo quindi slittare la scadenza a lunedì 18 dicembre, ultimo giorno utile per effettuare il pagamento. Le aliquote sono stabilite dai Comuni. La delibera 2017, per essere valida, deve essere stata approvata entro il 31 marzo 2017 e pubblicata sul sito delle Finanze entro il 28 ottobre scorso.
Attenzione: le aliquote 2017 non possono essere aumentate rispetto a quelle applicate nel 2015. Quindi, le delibere possono eventualmente prevede condizioni più vantaggiose, non dei rincari (la stessa regola valeva anche nel 2016, ed è stata confermata). Se la delibera è stata approvata successivamente al 31 marzo 2017 non è applicabile, valgono quindi le aliquote 2016. Fanno eccezioni solo particolari casi (ad esempio, il dissesto finanziario del Comune). Stesso discorso per la pubblicazione sul sito delle Finanze entro il 28 ottobre: se la data è successiva, si applica l’aliquota 2016.
=> IMU e TASI, i coefficienti 2017
Sul sito delle Finanze ci sono anche le delibere degli anni passati, per cui è possibile confrontare quelle 2017 con quelle 2015 per verificare il rispetto delle condizioni di legge (che non consentono aumenti). Se l’aliquota 2017 è più alta rispetto a quelle 2015, il contribuente automaticamente può pagare IMU e TASI in base alle delibere 2016. Se anche queste prevedono un rincaro sul 2015, non si possono applicare e si paga in base alle aliquote dello stesso 2015.
Per quanto riguarda infine la maggiorazione TASI dello 0,08%, se era stata applicata nel 2015, può essere confermata nel 2017 solo se espressamente confermata anche nell’anno 2016.
Tendenzialmente, nei Comuni che non hanno variatole aliquote 2017 il saldo sarà pari all’acconto, mentre nel caso in cui l’acconto sia stato effettuato in base alle aliquote 2016 e sia stata pubblicata una nuova delibera entro il 28 ottobre 2018 sul sito delle Finanze, con il saldo si farà il conguaglio.
Ricordiamo molto brevemente che la TASI non è dovuta sulla prima casa, a meno che non rientri nelle categorie di lusso (A1, A8 e A9). La somma di IMU e TASI non può superare l’11,4 per mille. I calcolo si effettua rivalutando la rendita catastale del 5%, moltiplicandola per il coefficienti relativo al proprio immobile, e applicando infine l’aliquota comunale.
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