Equo compenso per tutti i professionisti iscritti agli ordini e i lavoratori autonomi fuori albo – proporzionato alla quantità, qualità, contenuto e caratteristiche del lavoro svolto – nei contratti con la pubblica amministrazione e con i privati, con l’unica eccezione di micro imprese e PMI. Lo prevede un emendamento al decreto fiscale, approvato dalla commissione Bilancio del Senato e confluito nel testo all’esame dell’aula di Palazzo Madama. Tecnicamente, l’articolo 19 bis del decreto introduce l’articolo 13 bis alla legge 247/2017. La norma, originariamente prevista per gli avvocati, viene estesa a tutte le categorie del lavoro autonomo.
Avvocati
Per quanto riguarda la professione forense, la misura dell’equo compenso tiene conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia adottato ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 247/2012.
Si considerano vessatorie le clausole che determinano un significativo squilibrio contrattuale a carico dell’avvocato (o degli altri professionisti a cui la norma è estesa). In particolare quelle che appartengono alle seguenti tipologie:
- facoltà del cliente di modifica unilaterale delle condizioni del contratto;
- attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive da eseguire a titolo gratuito;
- anticipazione delle spese della controversia a carico dell’avvocato;
- clausole che impongono la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell’attività professionale;
- termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all’avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in di le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;
- previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
- previsione che il compenso pattuito per l’assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.
Tutte le professioni
Come si vede, in alcuni casi queste fattispecie riguardano specificamente la professione forense, ma il comma 2 dell’articolo 19 bis del decreto fiscale prevede che si applichino, dove compatibili, anche alle prestazioni rese da lavoratori autonomi e professionisti.
Le clausole sopra esposte si considerano vessatorie anche quando sono state oggetto di trattativa e approvazione.
Attenzione: le clausole considerate vessatorie in base ai criteri appena esposti sono nulle ma non inficiano il contratto relativo alla prestazione professionale, che resta valido. Quindi, la nullità opera soltanto a vantaggio del professionista a cui le norme sono applicate.
La PA, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti.