Si attende l’ultimo tassello per l’esercizio del cumulo contributi pensione da parte dei professionisti, con la convenzione fra INPS ed enti previdenziali privati (in dirittura d’arrivo), mentre le varie casse iniziano a dare istruzioni agli iscritti. Dopo che l’INPS ha emesso la circolare 140/2017 ci sono tutti i dettagli operativi per dare il via allo strumento introdotto dalla Legge di Stabilità 2017, che consente anche ai professionisti di andare in pensione (di vecchiaia o anticipata) esercitando il cumulo gratuito (precedentemente previsto solo per le gestioni INPS).
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I rappresentanti delle casse previdenziali e l’INPS stanno mettendo appunto la convenzione quadro per avviare l’erogazione delle prestazioni. Tenendo conto che siamo ormai a metà novembre, e che saranno poi necessari i tempi tecnici per la presentazione delle domande, difficilmente gli assegni potranno partire prima del 2018. E comunque, dopo che saranno perfezionati gli accordi quadro con l’INPS, ogni iscritto dovrà attendere lo specifico regolamento della propria cassa privata.
Regole su misura
Molti enti hanno già provveduto o stanno provvedendo (avvocati, medici):
Da segnalare anche gli aggiornamenti dell’Enpav (veterinari), che dopo la delibera dello scorso 28 settembre, propone uno schema esemplificativo del cumulo. L’età prevista per la pensione di vecchiaia dall’Enpav è più alta rispetto a quella INPS (68 anni di età e 35 di contributi, contro i 66 anni e sette mesi di età e 20 anni di contributi INPS).
Quando il veterinario raggiunge l’età pensionabile INPS, può incassare la quota dell’istituto di previdenza, mentre quella a carico dell’Enpav si aggiungerà al raggiungimento del relativo requisito, e a quel punto la pensione sarà piena.
Il calcolo della pensione in cumulo professionisti, come è noto, viene effettuato pro quota in base alle regole di ciascuna gestione. In caso di decesso dell’assicurato prima dell’età pensionabile più alta (Enpav), non verrà perfezionata la pensione in cumulo. I superstiti avranno diritto a una pensione indiretta calcolata sulla base dei soli contributi versati in Enpav, e alla reversibilità dall’INPS della propria rata.
Per quanto riguarda la pensione anticipata, non esiste il doppio binario, il trattamento viene liquidato al raggiungimento dell’età prevista dalla Riforma di fine 2011, ovvero (nel 2017), 42 anni e dieci mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e dieci mesi per le donne.
Attenzione: gli anni eventuali di contribuzione precedenti al 31 dicembre 1995 versati nella cassa privata, in questo caso l’Enpav, non danno diritto al calcolo retributivo della pensione fino al 2012 (nel caso in cui attraverso il cumulo venga superata la quota dei 18 anni). In altri termini: il calcolo retributivo della pensione resta effettuato solo se i 18 anni di contribuzione precedenti al 1996 sono tutti versati nelle gestioni INPS. Se, invece, sono versati, in tutto o in parte, all’Enapv, valgono ai fini del diritto a pensione (sempre che non si riferiscano a periodi coincidenti), ma non ai fini del calcolo (che quindi resta contributivo).
Si ricorda infine che i periodi coincidenti non vengono conteggiati per il diritto a pensione, ma valgono per il calcolo del trattamento. La domanda di pensione in cumulo professionisti si presenta all’ente previdenziale di ultima iscrizione (se ce ne sono più di uno è possibile effettuare la scelta). Se però l’assistito ha già perfezionato i requisiti minimi per la pensione di vecchiaia INPS e non quelli, più elevati, Enpav, dovrà presentare la domanda all’INPS per ricevere la quota di pertinenza dell’istituto.