In caso di compravendita di un immobile all’interno di un condominio, ai fini della comunicazione della notizia all’amministratore, è sufficiente presentare una dichiarazione di avvenuta stipula rilasciata dal notaio rogante, mentre non è obbligatorio fornire una copia autentica dell’intero atto pubblico. A chiarirlo è stato il Garante per la Privacy (newsletter n. 434/2017), dopo aver sentito sul punto il Consiglio Nazionale del Notariato, a fronte della domanda presentata da un cittadino relativamente al trasferimento di un diritto, come nel caso della compravendita di un’unità immobiliare, di una delle unità immobiliari comprese nello stabile.
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La dichiarazione del notaio deve necessariamente contenere tutte le informazioni indispensabili per la tenuta dell’anagrafe condominiale, come: generalità delle parti, comprensive della residenza o del domicilio, e dati catastali dell’immobile.
Il dubbio sorgeva a fronte delle novità introdotte dalla legge n. 220/2012 di riforma del condominio negli edifici e del provvedimento in tema di registro dell’anagrafe condominiale comunicato dal Garante con la newsletter n. 387/2014. L’adempimento in oggetto si rende necessario proprio per la regolare tenuta di tale registro.
Ad essere modificato dalla riforma è inoltre stato anche l’art. 63, ultimo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile: per offrire maggiori garanzie ai crediti vantati dal condominio nei confronti dei singoli condomini, in caso di vendita o cessione di altro diritto reale sulle unità immobiliari che compongono l’edificio, viene data facoltà all’amministratore di pretendere il pagamento delle spese insolute sia dal precedente condomino, che dal nuovo.
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Per un corretto passaggio, anche in termini di privacy, delle relative informazioni sull’adempimento delle spese condominiali nel corso delle trattative che normalmente precedono la compravendita è stato inoltre introdotto, al comma 1, n. 9, dell’art. 1130 c.c., l’obbligo dell’amministratore, su richiesta del condomino, di rilasciare una dichiarazione scritta relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso, così che il venditore possa darne informazione all’acquirente.
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