Il recupero da parte dell’INPS di quote di pensione indebitamente versate è legittimo: il Tribunale di Roma ha respinto un ricorso del Codacons sulla materia. Con provvedimento 26718/2017 i magistrati hanno dato ragione all’istituto di previdenza, stabilendo anche l’assenza di legittimazione ad intervenire dell’associazione ricorrente. Il rapporto fra pensionati ed INPS.
«non può essere ricondotto a un interesse collettivo dei consumatori ed utenti, anche in considerazione del fatto che le prestazioni indebite, o comunque erogate in eccedenza, non riguardano la totalità dei pensionati, essendo innumerevoli le situazioni in cui, nel corso del rapporto pensionistico, non si verifica alcuna ipotesi di indebita percezione di somme non spettanti».
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In ogni caso, specifica la sentenza, la restituzione della maggiorazione di pensione segue specifiche disposizioni di legge, di conseguenza l’accoglimento del ricorso si porrebbe in contrasto con tutte le norme che disciplinano la modalità di recupero somme non dovute. I recuperi possono riguardare numerose tipologie di prestazioni e nella maggior parte dei casi non traggono origine da errori dell’Istituto. Accade fra l’altro che le somme in eccesso vengano versate per dolo dell’interessato.
L’INPS sottolinea che gli indebiti riguardano per lo più prestazioni collegate al reddito, che sono erogate in via di anticipazione provvisoria in base a dati storici (quindi basati su annualità precedenti). Nel momento in cui reddito viene poi dichiarato, l’Istituto è tenuto ad eseguire le conseguenti operazioni di conguaglio, che possono generare un debito (recupero indebito) o un credito (rimborso). In tali ipotesi i recuperi sono obbligatori in quanto espressamente previsti da specifiche disposizioni legislative.
Ricordiamo che questa sentenza arriva a poche settimane da un altro pronunciamento della magistratura sulla restituzione di somme ai pensionati, quello della Corte Costituzionale che il 24 ottobre scorso ha stabilito la legittimità del decreto Poletti del 2015 sulla restituzione solo parziale della mancata indicizzazione degli assegni previdenziali del 2012-2013.