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Pensione superstiti, regole per studenti

di Anna Fabi

Pubblicato 9 Novembre 2017
Aggiornato 21 Settembre 2018 11:15

Le istruzioni ed i chiarimenti dell'INPS in merito al diritto alla pensione di reversibilità da parte dei superstiti oltre i 18 anni e degli studenti all'estero.

Con il Messaggio n. 4413/2017 l’INPS ha fornito istruzioni per il riconoscimento della pensione ai superstiti studenti secondo quanto previsto dall’articolo 22 della legge n. 903 del 21 luglio 1965 che riconosce la pensione ai superstiti in favore dei figli che alla data del decesso del genitore non abbiano superato il 18° anno di età indipendentemente dallo status di studente ed eleva a 21 anni l’età per la reversibilità in caso di figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, a patto che frequentino una scuola media professionale e concede loro la pensione per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l’Università.

=> Pensione di reversibilità al coniuge superstite

Studente superstite estero

Nel Messaggio l’Istituto conferma che se rispetta tali requisiti, anche il figlio superstite che studia all’estero ha diritto alla pensione di reversibilità, o indiretta: secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, perché venga riconosciuta la prestazione è necessario allegare alla domanda di pensione una dichiarazione rilasciata dagli USR o un certificato che attesti l’iscrizione all’Università estera.

Ovvero alla domanda vanno allegati:

  •  certificazione che attesti l’iscrizione e la frequenza al corso prescelto;
  • dichiarazione di valore in loco della rappresentanza diplomatico-consolare;
  •  recapito e-mail o postale al quale intende ricevere la comunicazione del provvedimento di riconoscimento o di diniego ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 189 del 2009 adottato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
  • copia del documento di riconoscimento.

La documentazione relativa ai percorsi di formazione accademica all’estero deve essere trasmessa dalle Direzioni regionali alla Direzione centrale pensioni mediante la casella istituzionale Normativa.DcPensioni@inps – oggetto: “SUPERSTITI STUDENTI”- per il successivo inoltro al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ai fini della individuazione del corrispondente percorso di studio in Italia.

=> Pensione di reversibilità: casi particolari 

Studente superstite over 18

Per il riconoscimento della pensione in favore del superstite che abbia superato il 18° anno di età, il percorso di studi frequentato deve essere riconducibile a quelli di cui alla disposizione normativa, ovvero deve essere ricompreso nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione costituito dal sistema dell’istruzione secondaria superiore e dal sistema dell’istruzione e formazione professionale ovvero ricompreso nel sistema universitario (Università, AFAM, ITS).

In caso di iscrizione a scuole paritarie in Italia, le verifiche verranno effettuate dall’INPS presso gli Uffici Scolastici Regionali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la sussistenza del riconoscimento della parità scolastica relativamente all’anno d’interesse.

In caso di iscrizione a scuole non paritarie, le Direzioni regionali dell’Istituto dovranno accertare, presso gli Uffici Scolastici Regionali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca se la scuola è presente nell’apposito elenco regionale delle scuole non paritarie, come già indicato con il messaggio n.26666 del 2008.

Danno diritto alla reversibilità oltre il 18° anno i percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, di cui al decreto legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005 (IeFP), di durata triennale e quadriennale, come già precisato nella circolare INPS n. 185/2015. Per i corsi di formazione professionale diversi dai citati percorsi IeFP, le Direzioni regionali dell’Istituto dovranno richiedere agli uffici competenti in materia di formazione professionale dell’ente Regione che ha istituito il corso se trattasi di corsi equiparati ai corsi scolastici ai sensi dell’articolo 12 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e pertanto utili anche ai fini previdenziali.

Sono equiparati ai corsi universitari i corsi frequentati presso:

  • Conservatori di musica, a decorrere dall’anno accademico 2005/2006 (circolare INPS n.76/2008);
  • Istituti Tecnici superiori previsti dalla legge n. 40 del 2007 (messaggio INPS n. 1893/2015).

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