Coloro che percepiscono prestazioni legate all’invalidità civile e i titolari di assegno/pensione sociale devono presentare il Modello Invalidità Civile Ricovero (modello ICRIC) in caso di eventuali ricoveri a fini riabilitativi i cui costi sono a totale carico dello Stato. Sulla base dei giorni di ricovero dichiarati con il modello ICRIC viene ricalcolata l’indennità che viene proporzionalmente ridotta.
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In caso di disabilità intellettiva o psichica e in assenza di un tutore/curatore non è obbligatorio presentare alcuna dichiarazione ma, ai sensi dell’articolo 1, comma 254, legge n. 662/1996, deve essere consegnato alla struttura territorialmente competente un certificato medico sostitutivo con l’esatta indicazione della minorazione intellettiva o psichica.
Il certificato medico va presentato una tantum, senza necessità di rinnovo poiché sarà valido per tutta la durata della vita dell’interessato: una semplificazione prevista per i disabili intellettivi o psichici ai sensi dell’art. 1, comma 254 della Legge 23 dicembre 1996, n.662.
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Per i nascituri con minorazione psichica o intellettiva, riconosciuti invalidi civili con diritto all’indennità di accompagnamento, il certificato medico sostitutivo della dichiarazione di responsabilità deve essere presentato dai genitori entro il compimento del 1° anno di vita (art. 1, comma 255 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662).
Con il Messaggio INPS n. 18291/2011, l’Istituto ha chiarito che il certificato medico può essere redatto indifferentemente dal medico di base oppure dallo specialista.
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