Coloro che hanno dimenticato di pagare, o lo hanno fatto in modo incompleto, tributi locali come IMU e TASI possono regolarizzare la propria posizione ricorrendo al ravvedimento operoso che prevede l’applicazione di sanzioni tanto ridotte rispetto a quella altrimenti previste in caso di accertamento formale o automatizzato, pari al 30% del tributo più interessi di mora. La riduzione sarà proporzionata al numero di giorni di ritardo.
=> Ravvedimento operoso per i tributi locali
Il ravvedimento operoso è regolato dall’articolo 13, comma 1, lettera b, D.Lgs. n. 472/1997, il quale concede una riduzione della sanzione ad un ottavo se la regolarizzazione avviene alternativamente “entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore”.
Il DLgs 158/2015 ha però riformato il sistema sanzionatorio penale e amministrativo riscrivendo, all’articolo 15, comma 1, lettera o), il citato art. 13 del DLgs 471/1997 e riducendo la sanzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza:
“1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo e’ ridotta alla metà. Salva l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo”.
=> Ravvedimento operoso: calcolo con Excel
Al punto 3 i decreto stabilisce che:
“3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto”.
Dunque il ravvedimento operoso su IMU e TASI si applica, a patto che la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa, nelle seguenti modalità (per i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate sono previste modalità ulteriori rispetto ai tributi locali come il cosiddetto “ravvedimento lunghissimo”):
- Ravvedimento Sprint: entro 14 giorni dalla scadenza la sanzione è dello 0,1% giornaliero del valore dell’imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
- Ravvedimento Breve: dal 15° al 30° giorno di ritardo la sanzione è fissa pari all’1,5% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
- Ravvedimento Medio: è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno e prevede una sanzione fissa del 1,67% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
- Ravvedimento Lungo: è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione, nei casi in cui questa non vada presentata la data di riferimento è quella della scadenza del versamento.La sanzione è fissa del 3,75% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
=> Ravvedimento operoso: i servizi online
Per il 2017 il tasso di interesse da applicare per il ravvedimento è pari allo 0,1% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 7 Dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2016).