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Definizione agevolata, FAQ caso per caso

di Barbara Weisz

Pubblicato 31 Ottobre 2017
Aggiornato 13 Novembre 2017 14:59

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Riammissione entro il 30 novembre, regolarizzazione rate scadute 2016, rottamazione 2017: le FAQ dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

Per essere riammessi alla rottamazione cartelle dell’anno scorso, dopo esserne usciti per non aver pagato una o più rate, basta effettuare il saldo entro il prossimo 30 novembre 2017, senza dover fare ulteriori comunicazioni all’Agenzia delle Entrate. E’ una delle precisazioni fornite da Agenzia delle Entrate – Riscossione, nelle FAQ dedicate alla definizione agevolata prevista dal decreto fiscale (decreto legge 148/2017). Per ogni tipologia di rottamazione cartelle, sono pubblicate sul portale dell’agente della riscossione specifiche risposte alle domande più frequenti.

=> Rottamazione 2017, moduli e scadenze

Riammissione entro il 30 novembre

E’ la possibilità prevista per coloro che, dopo aver aderito alla rottamazione cartelle prevista dal decreto fiscale dell’anno scorso, non hanno pagato la rata di luglio o quella di settembre: Per mettersi in regola, devono procedere ai relativi versamenti entro il 30 novembre prossimo. Nel caso in cui avessero scelto il pagamento rateale, entro la stessa data devono versare anche la rata di novembre.

Come detto, non bisogna effettuare nessun altro adempimento, quindi non è necessario comunicare l’intenzione di essere riammessi alla rottamazione all’agente della riscossione. Per pagare le rate arretrate si possono utilizzare i bollettini che erano stati inviati dall’agente della riscossione unitamente alla comunicazione di ammissione alla rottamazione.

Attenzione: le regole del decreto fiscale 2016 non prevedevano l’ipotesi di un pagamento in ritardo, che quindi comportava l’esclusione dal beneficio. Visto che ora il nuovo termine è il 30 novembre, chi ha pagato in ritardo le precedenti rate è automaticamente riammesso, se versa la rate di novembre entro il termine previsto. Successivamente, dovranno essere rispettate tutte le scadenze (quarta rata aprile 2018 e quinta settembre 2018).

Regolarizzazione istanze respinte

E’ il caso di chi non è stato ammesso alla precedente rottamazione perché aveva interrotto entro il 31 dicembre 2016 un precedente piano di rateazione concesso entro il 24 ottobre 2016. In questo caso, bisogna presentare una specifica domanda, entro il 31 dicembre 2017, utilizzando il modello DA-R, e poi pagare le rate scadute entro il 31 maggio 2018. Il modello si può scaricare dal sito dell’agente della riscossione, e inviare via PEC (alla direzione regionale di competenza), oppure recandosi agli sportelli.

Entro il 31 marzo 2018 verrà inviata la comunicazione di ammissione, che indicherà la somma da pagare entro fine maggio (il mancato o ritardato pagamento comporta l’esclusione). Entro il successivo 31 luglio 2018, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione invia una nuova comunicazione con il debito complessivo, che può essere saldato in un’unica soluzione o in tre rate (settembre, ottobre e novembre 2018), in base all’indicazione fornita con la domanda di adesione.

Rottamazione 2017

E’ la nuova possibilità di definizione agevolata che riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione nel 2017, entro il 30 settembre. Le regole sono le stesse della precedente rottamazione: pagamento integrale della somma dovuta, senza sanzioni e interessi.

=> Definizione agevolata per le cartelle 2017

Bisogna presentare domanda entro il 15 maggio 2018 utilizzando il bollettino DA-2017, e inviandolo via PEC o agli sportelli. La risposta arriva entro il 30 giugno 2018, se sono positive contengono anche quantificazione del debito e bollettini di pagamento. Si può pagare in un’unica soluzione oppure a rate (luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 oppure febbraio 2019). Il mancato pagamento delle rate, o un eventuale ritardo, comporta la sospensione della rottamazione. Le somme agate vengono scalate dal debito residuo.

Alla rottamazione 2017 possono aderire anche coloro che non sono in regola con i pagamenti di eventuali piani di rateazione.

Ricordiamo i canali di pagamento, che sono uguali per tutte e tre le fattispecie: online sul sito dell’agente della riscossione, app Equiclick, sportelli Agenzia delle Entrate – Riscossione, sportelli bancari, uffici postali, home banking, punti Sisal e Lottomatica, tabaccai convenzionati, sportelli bancomat con servizi Cbill, Postamat, compensazione crediti commerciali PA.