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ACE, interpelli e norme antielusive

di Barbara Weisz

27 Ottobre 2017 15:30

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Chiarimenti delle Entrate su presentazione interpelli probatori e nuove norme antielusive per evitare duplicazioni del beneficio: circolare sull'agevolazione ACE.

Le istanze di interpello probatorio per il riconoscimento del beneficio ACE (aiuto alla crescita economica) si possono presentare fino al 31 ottobre 2017, termine per la dichiarazione dei redditi e dell’IRAP. Lo precisa la circolare 26/2017 dell’Agenzia delle Entrate, che contiene chiarimenti sull’agevolazione anche in relazione alla nuova disciplina antielusiva messa a punto per evitare che, nell’ambito dei gruppi societari, si verifichino effetti moltiplicativi del beneficio. In questo caso, le nuove norme (contenute nel decreto del ministero dell’Economia del 3 agosto scorso) si applicano a partire dal periodo d’imposta 2018. Vediamo tutto.

=> ACE, la nuova disciplina

Istanze di interpello

Le istanze di interpello, in base alla circolare 9/2015 delle Entrate, vanno presentate entro la scadenza dei termini ordinari di presentazione della dichiarazione. Non rilevano, sottolinea il Fisco, la possibilità di presentare la dichiarazione sostitutiva entro i successivi 90 giorni, oppure le eventuali modifiche. Comunque sia, il termine delle dichiarazioni Redditi 2017, IRAP e 770 è stato prorogato quest’anno al 31 ottobre. Quindi, tutte le istanze di interpello relative al periodo di imposta 2016, comprese quelle di tipo probatorio relative all’applicazione dell’agevolazione ACE, sono ammissibili se presentate entro tale scadenza (per i soggetti con periodo d’imposta coincidenti con l’anno solare).

L’interpello probatorio consente di ottenere un parere su un caso concreto e personale, con riferimento a sussistenza delle condizioni e valutazione dell’idoneità di documenti probatori richiesti dalla legge per l’adozione di specifici regimi fiscali. In questo ambito, specifica l’Agenzia delle Entrate, rientrano le istanze previste per il riconoscimento dell’ACE in presenza di sterilizzazioni derivanti da operazioni potenzialmente suscettibili di comportare indebite duplicazioni di benefici.

=> ACE, agevolazione ridotta

Disciplina antielusiva

E’ prevista dall’articolo 10 del sopra citato decreto del 3 agosto 2017, e ha modificato la disciplina dell’ACE (articolo 1 dl 201/2011), per evitare eventuali duplicazioni del beneficio a fronte di un’unica immissione di denaro nell’ambito di un gruppo di società, attraverso operazioni intercorse con soggetti appartenenti al medesimo gruppo e residenti in paesi diversi dall’Italia. In particolare, le novità prevedono che l’indagine sulla composizione della compagine sociale debba essere effettuata tenendo in considerazione le seguenti due esimenti:

  • presenza di una società quotata: si valuta solo la composizione della compagine sociale dei soci controllanti in base ai requisiti previsti dall’articolo 2359 del codice civile, che regolamenta i rapporti fra società controllate e collegate;
  • presenza di un fondo di investimento regolamentato e localizzato in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni: in questo caso, non si richiedono informazioni in merito ai sottoscrittori del fondo;
  • conferimenti provenienti da soggetti localizzati in paesi che non consentono lo scambio di informazioni: regola di distribuzione proporzionale delle  sterilizzazioni da operare in presenza di più conferitarie nel perimetro del gruppo.

La decorrenza delle disposizioni coincide con il periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore del decreto dell’agosto scorso, quindi dal periodo d’imposta 2018. Nel determinare eventuali aumenti di capitale relativi al 2018 sarà necessario tenere in considerazione tutte le operazioni rientranti nell’ambito del nuovo articolo 10, poste in essere dal 2011 al 2018.

Ai fini fiscali, c’è una clausola per cui, in relazione ai periodi d’imposta dal 2011 al 2017, i comportamenti dei contribuenti attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi sono salvaguardati, a prescindere dall’effetto positivo o negativo sulla determinazione dell’agevolazione. Di conseguenza, è preclusa la presentazione di dichiarazioni integrative  finalizzate a correggere le dichiarazioni presentate in relazione ai comportamenti collegati alle disposizioni dell’articolo 10 del nuovo decreto ACE. Non essendo ancora scaduto il termine per la dichiarazione 2017, i contribuenti che eventualmente avessero già presentato la dichiarazione possono rettificarla.

Nel caso in cui ci siano istanze di interpello probatorio riferite al periodo di imposta 2016 ancora in istruttoria, i contribuenti a cui è stata notificata una richiesta di documentazione integrativa possono valorizzare l’intenzione di avvalersi delle nuove disposizioni del decreto ACE, fornendo la relativa documentazione. Se invece non è arrivata alcuna istanza di documentazione integrativa, il contribuente può comunque manifestare la volontà di applicare le nuove disposizioni, inviando un’integrazione spontanea entro la scadenza dei termini di risposta dell’istanza originariamente presentata. Gli uffici risponderanno entro 60 giorni.

26/2017