L’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472) consente la regolarizzazione spontanea dei versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando di una riduzione delle sanzioni, a patto che la violazione non sia già stata constatata e notificata a chi l’ha commessa, non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche e non siano iniziate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all’autore.
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Ci sono poi specifiche regole per i casi particolari (tardiva trasmissione delle dichiarazioni dei redditi da parte degli intermediari, dichiarazione infedele, dichiarazione integrativa, omessa dichiarazione con eccedenza d’imposta o imposta a credit, compensazioni, omessa presentazione del quadro RW, ecc.).
Calcolo imposta e modello
Il decreto legislativo n. 158/2015 ha modificato la normativa sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, prevedendo la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%. Un’ulteriore riduzione della sanzione è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni. In tali casi la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1%).
Dunque, per sanare irregolarità nel versamento di imposte si può usufruire delle seguenti tipologie di ravvedimento operoso, diversificate in base alle tempistiche con le quali si procede alla regolarizzazione della propria posizione fiscale:
- “ravvedimento sprint” che prevede sanzioni pari a 0,1% (1/15 di 1/10 del 15%) per ogni giorno di ritardo, a condizione che il versamento sia eseguito entro 14 giorni dall’omissione;
- “ravvedimento breve” che prevede sanzioni pari ad 1/10 del minimo (1,50%), a condizione che il versamento sia eseguito entro 30 giorni dall’omissione;
- “ravvedimento intermedio” che prevede sanzioni pari ad 1/9 del minimo (1,67%), a condizione che il versamento sia eseguito entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore, ovvero, per le omissioni e gli errori commessi in dichiarazione, entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso;
- “ravvedimento lungo” che prevede sanzioni pari ad 1/8 del minimo (3,75%), a condizione che il versamento sia eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;
- “ravvedimento operoso per omessa presentazione della dichiarazione”, versando una sanzione pari ad 1/10 del minimo (10% o 12% a seconda del tipo di dichiarazione), a condizione che questa venga presentata entro 90 giorni dalla scadenza.
Pagamento con F24
In linea generale, il pagamento agevolato di tasse oltre la scadenza prevede il versamento spontaneo di imposte, interessi, – calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui l’adempimento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito – e sanzioni in misura ridotta, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento operoso ed al tipo di violazioni commesse. Il versamento può essere effettuato utilizzando:
- il modello F24, per le imposte sui redditi, le imposte sostitutive, l’IVA, l’IRAP, le ritenute e le imposte autoliquidate per le successioni;
- il modello F24 con elementi identificativi (cd ELIDE), per l’imposta di registro sulle locazioni e sugli affitti di beni immobili;
- il modello F23, per gli altri tributi indiretti.