Novità nel concordato preventivo con la Riforma del fallimento 2017: con 172 voti favorevoli e 34 astensioni, il Senato ha dato il via libera al disegno di legge n. 2681/2017 recante “Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”. Il Governo avrà ora 12 mesi di tempo per adottare uno o più decreti legislativi con l’obiettivo di semplificare l’accesso alle procedure di gestione della crisi d’impresa, incentivando la collaborazione tra imprenditore (titolare dell’impresa in crisi) e Organi preposti.
Il concordato preventivo, lo ricordiamo, è uno strumento regolato dalla Legge Fallimentare (Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942) che la legge mette a disposizione dell’imprenditore, in crisi o in stato di insolvenza, proprio con l’obiettivo di prevenire la più grave procedura fallimentare attraverso un accordo destinato a portare ad una soddisfazione, anche parziale, delle ragioni creditorie. Dunque uno strumento di tutela sia dell’imprenditore, favorendone il risanamento e soprattutto la prosecuzione dell’attività di impresa, che dei creditori, riducendo l’attesa per la riscossione del credito rispetto alla più complessa procedura fallimentare.
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Sul concordato preventivo la delega prevede:
- ammissibilità di concordati liquidatori se ritenuti necessari per soddisfare in modo apprezzabile i creditori e comunque che assicurino il pagamento del 20% dei crediti chirografari;
- nuove modalità di accertamento della veridicità dei dati aziendali riportati nel piano e della sua fattibilità;
- entità massima dei compensi dei professionisti incaricati dal debitore rapportata all’attivo dell’impresa soggetta alla procedura;
- prededucibilità dei crediti dei professionisti sorti a seguito della procedura di concordato solo se la procedura è dichiarata aperta dal tribunale;
- definizione dei casi in cui sarà obbligatoria la divisione in classi in base alla posizione giuridica e all’omogeneità degli interessi economici dei creditori;
- individuazione dei poteri del tribunale circa la verifica della fattibilità del piano;
- eliminazione dell’adunanza dei creditori con la definizione di modalità telematiche per consentire ai creditori di discutere ed esprimere il voto sulle sulle proposte;
- un regime dettagliato per il concordato preventivo delle società.
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