Con la circolare n. 45/2017 l’INAIL dà piena attuazione alla legge n. 76 del 20 maggio 2016 e alle tutele introdotte dalla stessa per le unioni civili tra persone dello stesso sesso. L’Istituto fornisce indicazioni operative per l’applicazione delle novità normative alle prestazioni economiche erogate dall’INAIL riservate in precedenza solo ai coniugi ed estese ora anche agli uniti civilmente.
=> Tutti i diritti delle Unioni Civili
La legge che ha equiparato i diritti di coniugi e delle parti dell’unione civile si applica quindi anche:
- alla rendita ai superstiti e la quota integrativa alla rendita erogate in caso di infortunio sul lavoro con esito mortale, come previsto dal decreto del presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965;
- alla prestazione aggiuntiva alla rendita per patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto, istituita con la finanziaria 2008;
- allo speciale assegno continuativo mensile introdotto dalla legge 248/1976;
- all’assegno una tantum per il rimborso delle spese funerarie;
- alla prestazione del Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui alla legge 296/2006;
- alla prestazione una tantum prevista dalla legge di stabilità 2016;
- alle norme del codice civile sul diritto successorio (articolo 1, comma 21, della legge n. 76): la persona unita civilmente ha diritto a qualunque prestazione economica INAIL riconosciuta al coniuge iure hereditatis, come nel caso dei ratei di rendita maturati prima della morte e non riscossi dall’assicurato.
=> Sussidi familiari per unioni civili e convivenze
Come per altre prestazioni, come l’APe Social caregiver, anche l’equiparazione INAIL ai coniugi riguarda solo le unioni civili e non le convivenze di fatto che restano dunque esclusi.
La circolare INAIL spiega infatti che non è però prevista alcuna equiparazione di status tra coniugi e conviventi more uxorio in assenza di un’espressa disposizione normativa in questo senso.