In risposta ai quesiti inoltrati alla Commissione per gli interpelli ex art. 12, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. il Ministero del Lavoro ha fornito interessanti chiarimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro con riferimento alla mancanza di DURC online e ai termini per la redazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) in relazione al POS (Piano Operativo di Sicurezza. Criteri interpretativi e direttivi ai quali gli organi di vigilanza dovranno ora attenersi per l’esercizio delle proprie attività ispettive.
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Mancanza DURC online
Un’istanza di interpello era stata avanzata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (n. 1/2016) con riferimento all’art. 90, commi 9 e 10 del D.Lgs. 81/2008, sul tema dell’assenza del DURC nei cantieri temporanei mobili. In risposta il Ministero ricorda che il DM 30/01/2015, che disciplina il cosiddetto DURC online, stabilisce che per “assenza del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)” deve intendersi il mancato rilascio, tramite la procedura online, del documento che attesta la regolarità contributiva di un’impresa dal punto di vista degli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali. In caso di irregolarità il DURC online non viene emesso e in sua assenza l’amministrazione concedente può sospendere l’efficacia del titolo abilitativo, sia nel caso di inadempienze comunicate dall’organo di vigilanza, sia autonomamente nel caso accertasse direttamente le inadempienze.
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Assenza del POS
Rispondendo all’interpello n. 3/2016 posto dalla Federazione italiana dei Tecnici e Coordinatori della sicurezza con riferimento all’art. 28, comma 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008, secondo cui è possibile redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aziendale entro 90 giorni dall’inizio della nuova attività, il Ministero ha chiarito che tale disposizione non si può applicare al Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dalle imprese operanti nei cantieri temporanei e mobili.
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Un’eventuale mancanza del POS, prima dell’inizio dei lavori, impedirebbe al coordinatore per l’esecuzione di ottemperare all’obbligo penalmente sanzionato di cui all’art. 92, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 81/2008, di verificare “l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo …”.
Dunque, anche se è consentita l’elaborazione del DVR entro 90 giorni dall’inizio della nuova attività, il datore di lavoro è comunque obbligato dall’art. 28, comma 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008 ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi e dare “immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lett. b), c), d), e), f) e al comma 3” e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.
Fonti: Interpello Ministero del Lavoro n. 1/2016 e n. 3/2916.