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Contributi sospesi, aziende alla cassa

di Noemi Ricci

12 Ottobre 2017 11:00

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Terminata la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, l'INPS fornisce nuove istruzioni alle imprese colpite dagli eventi sismici.

Con il Messaggio n. 3898/2017 l’INPS ricorda alle imprese interessate dagli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo (24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017), che il 30 settembre 2017 è terminata la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria prevista dall’art. 48 del D.L. n. 189/2016 a partire dalla data del suddetto evento calamitoso.

Lo stesso decreto al comma 13 ha quindi fissato il termine per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi, alla data del 30 ottobre 2017, in unica soluzione, a meno che non si opti per la rateazione (massimo di 18 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di ottobre 2017).

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Quindi con lo stesso Messaggio, l’Istituto fornisce alle imprese precisazioni concernenti la compilazione del flusso UniEmens da parte delle aziende con dipendenti e rinvia ad un successivo messaggio la disciplina in materia di richiesta di rateazione del debito sospeso.

Le imprese colpite dagli eventi sismici devono ora versare i contributi previdenziali ed assistenziali che avevano scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale decorrente dalla data dell’evento sismico di riferimento.

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Nel Messaggio INPS si legge che cessano di avere validità la causale “N964” – finalizzata all’esposizione dell’importo dei contributi sospesi nella denuncia aziendale – ed il codice di autorizzazione “2J” contrassegnante le aziende destinatarie della sospensione contributiva.

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