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Omessa dichiarazione dei redditi: ravvedimento e sanzioni

di Noemi Ricci

Pubblicato 11 Ottobre 2017
Aggiornato 24 Ottobre 2017 17:22

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Agevolazioni dimenticate e omessa dichiarazione dei redditi 2017: modello integrativo, ravvedimento, sanzioni, reato penale e prescrizione.

Ultima chiamata per la dichiarazione dei redditi 2017 il 25 ottobre, scadenza fiscale per la presentazione del modello 730 integrativo da parte dei contribuenti che avevano omesso o dimenticato oneri deducibili e detraibili nella dichiarazione di luglio. Stesso termine per chi non ha presentato il modello (730 o Redditi) nei termini di legge: può ancora porvi rimedio senza incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa vigente per il reato di omessa dichiarazione.

=> 730 integrativo entro il 25 ottobre

Reato di omessa dichiarazione

Il reato di omessa dichiarazione dei redditi si configura qualora siano trascorsi 90 giorni dalla scadenza:

  • 7 luglio per il modello 730 mediante CAF
  • 23 luglio per il modello 730 inviato autonomamente
  • 30 settembre per il modello Redditi

Ravvedimento operoso

La dichiarazione dei redditi presentata entro 90 giorni dalla scadenza non è considerata omessa e può essere sanata ricorrendo al ravvedimento operoso, art 13 co.1 lettera c del Dlgs 472/97. Dunque in caso di dichiarazione tardiva, ovvero presentata entro 90 giorni dal termine, questa è ritenuta valida e si paga un ravvedimento pari a 25 euro, ossia un decimo della sanzione fissa di 250 euro.

Sanzioni

La sanzione per omessa presentazione va dal 120% al 240% con un minimo di 250 euro nel caso in cui il contribuente non provveda a presentare una nuova dichiarazione entro i termini della dichiarazione per l’anno successivo (da 250 a 1.000 euro se non sono dovute imposte).

=> Dichiarazioni irregolari, calcolo sanzioni online

Il Dlgs 158/2015 (articoli 15 e 16) attuativo della Riforma Fiscale, ha introdotto novità in termini di riduzione della sanzione (dimezzata dal 60% al 120% dell’imposta) per chi presenta la dichiarazione oltre i 90 giorni dalla scadenza ma entro il termine dell’anno successivo (da 150 a 500 euro se non sono dovute imposte), a patto che non abbia avuto inizio qualunque attività accertativa di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Se dalla dichiarazione tardiva emerge un’imposta dovuta il contribuente dovrà versare una sanzione per l’eventuale omesso o insufficiente pagamento delle imposte (Agenzia delle Entrate – circolare n. 23/E/1999), punibile con la sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato. Possibile anche in questo caso avvalersi del nuovo ravvedimento operoso.

=> Nuovo ravvedimento con sanzioni ridotte

Per l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi a scopo evasivo è inoltre prevista una pena con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni per imposte IRPEF e/o IVA fino a 50.000 euro. Oltre tale soglia scatta, il reato penale.

Prescrizione

In caso di mancata presentazione dei redditi il Fisco ha tempo 5 anni per procedere con l’accertamento (articolo 43 del DPR 600/73) mentre per le imposte sui redditi, l’avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o omessa. Termini che vanno raddoppiati se vi sono elementi penalmente rilevanti, nell’anno in cui è stata commessa la violazione.

=> Raddoppio termini accertamento, quando è legittimo

Ricordiamo che dal 2 settembre 2015, è entrato in vigore il nuovo regime del raddoppio dei termini, il quale prevede che il raddoppio dei termini possa essere operato solo se la violazione penale viene comunicata all’Agenzia entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o, in caso di omessa presentazione, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo.