Il decreto del ministero dell’Ambiente sulla TARI imprese prevede dei paletti che escludono il pagamento della tassa rifiuti per i magazzini, le aree di produzioni, i centri commerciali medio grandi: la ratio è che in questi casi scatta l’assimilazione ai rifiuti speciali, che vengono smaltiti autonomamente dalle aziende. Il provvedimento serve a fare chiarezza su un punto che ha a più riprese sollevato le proteste delle imprese, perché i comuni al momento differenziano fra rifiuti speciali e rifiuti speciali non pericolosi, e su questi ultimi possono fare pagare la TARI alle imprese.
Decreto in arrivo
Il provvedimento del ministero è previsto dall’articolo 195, comma 2, lettera e, del dlgs 152/06, il Codice ambientale, e dopo dieci anni sembra finalmente in dirittura d’arrivo. In base alle anticipazioni, esclude dall’assimilazione ai rifiuti urbani (sui quali si paga la TARI), quelli che si formano nelle aree produttive nelle aziende e nei magazzini, i rifiuti di imballaggio per i trasporto o imballaggio terziario, quelli delle attività commerciali medio-grandi (mentre restano rifiuti urbani quelli prodotti da piccoli esercizi, come bar, ristoranti, o dalle mense aziendali).
Si tratta di regole che, se confermate, andrebbero incontro a quelle che da anni sono le richieste delle imprese, che hanno sempre sollecitato l’esclusione dalla TARI dei rifiuti prodotti nei magazzini. Non è chiaro cosa succederà ai rifiuti prodotti nei piccoli laboratori artigiani (se vengono assimilati alle aree di produzione delle aziende o meno).
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Normativa attuale
Certezze, è bene sottolinearlo, non ce ne sono. Il punto è che la normativa attuale lascia ai comuni la possibilità di assimilare ai rifiuti urbani quelli prodotti dalle imprese, che in realtà pagano privati per smaltirli autonomamente, sostenendo così una doppia spesa. Il decreto fissando criteri precisi per l’assimilazione dei rifiuti speciali (prodotti dalle imprese) ai rifiuti urbani, sia ai fini dell’applicazione delle regole sulla raccolta e lo smaltimento, sia per l’applicazione della TARI, è chiamato a mettere ordine nella materia.
Sconto disservizi
Nel frattempo, una buona notizia arriva dalla Corte di Cassazione, che con sentenza di fine settembre (22531/2017) ha stabilito che tutti i contribuenti (non solo le imprese) hanno diritto a uno sconto sulla TARI pari al 40% nel caso n cui il sevizio comunale non funzioni adeguatamente. Il caso riguardava un albergo di Napoli, che si era opposto alla richiesta di pagare la tassa sui rifiuti nel 2008, anno di gravi disagi nel comune partenopeo, chiedendo appunto uno sconto al Comune a causa dei gravi disagi. La Cassazione nella sentenza ricorda che in realtà la possibilità di applicare agevolazioni in case di malfunzionamento della raccolta è prevista dall’articolo 59 del decreto legislativo 507/1993:
«se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell’immobile a disposizione ovvero di esercizio dell’attività dell’utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l’utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta».