A pochi giorni dalla scadenza del 2 ottobre per aderire alla definizione agevolata liti pendenti con il Fisco, l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti rispondendo a una serie di quesiti specifici che risolvono dubbi dei contribuenti. La rottamazione delle controversie tributarie è prevista dalla Manovra Bis (dlgs 50/2017) e consente di sanare le questioni “in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio”, pagando per intero l’importo originariamente dovuto (come risulta dall’atto impugnato in primo grado) ma senza l’applicazione delle sanzioni.
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Liti ammesse
Proprio partendo dalla formulazione della norma il Fisco precisa che non è possibile definire liti nei confronti dell’agente della riscossione, relative ad esempio a ipoteche o fermi amministrativi, se non è intervenuta in giudizio l’Agenzia delle Entrate. Nel dettaglio, l’Agenzia deve essere intervenuta in giudizio come parte in senso formale, e la materia del contendere deve riguardare un credito nei confronti del Fisco.
Liti escluse
Non si possono invece sanare le controversie in cui il contribuente contesta un atto dell’agente della riscossione senza chiedere l’annullamento del credito (come, appunto, la legittimità di una misura cautelare). In parole semplici, bisogna aver contestato la cartella esattoriale o comunque l’atto iscritto a ruolo. Si paga la cifra previsto dall’atto oggetto di contestazione, senza gli importi spettanti all’agente della riscossione (aggio, rimborsi).
Non si può. inoltre, utilizzare la definizione liti pendenti per atti che riguardano:
- classamento immobili, nemmeno se contengono anche il recupero di tributi catastali o sanzioni. La circolare 22/E del 2017, che contiene le indicazioni operative, precisa che non si possono sanare atti di valore indeterminabile come quelli che attengono al classamento degli immobili, e non è ammissibile nemmeno una definizione parziale di una lite che riguarda il medesimo atto: la circolare specifica che non è possibile «scindere, ai fini della definizione, la lite instaurata avverso l’intero atto, cioè riferita sia al classamento dell’immobile, di valore indeterminabile e quindi non definibile, sia ai tributi e alle sanzioni eventualmente oggetto di contestuale recupero»;
- contributi previdenziali, che restano fuori dal perimetro della definizione agevolata 8relativa solo alle questioni fiscali). Quindi, l’adesione alla definizione agevolata non ha effetto sulle eventuali pendenze contributive.
=> Liti fiscali escluse dalla sanatoria
Casi particolari
Una precisazione importante riguarda il caso di chiusura di un’attività in un caso che riunisce due giudizi, ad esempio uno per la mancata emissioni di scontrini ed il secondo come provvedimento di sospensione dell’esercizio dell’attività (come sanzione accessoria ex articolo 12,comma 2, del decreto legislativo 471/1997). La definizione della lite relative alla mancata emissioni degli scontrini non ha effetto su quella relativa all’irrogazione della sanzione accessoria (chiusura dell’attività), non definibile perché di valore indeterminabile. Quindi, in questo caso, la sanatoria comporta l’estinzione solo parziale del giudizio, che prosegue per la parte non oggetto di definizione.
Nel caso in cui sia intervenuto un fallimento, la domanda di definizione agevolata deve essere presentata dal curatore fallimentare e, solo in caso di inerzia di quest’ultimo, al contribuente fallito. La giurisprudenza prevede che, con al dichiarazione di fallimento, il debitore perda la propria capacità processuale a favore del curatore. C’è però un consolidato orientamento della Cassazione in base al quale alla legittimazione processuale del curatore si affianca, in casa di inerzia dell’organo fallimentare, quella del medesimo soggetto sottoposto a procedura concorsuale.
Importi dovuti
Per quanto riguarda la determinazione degli importi dovuti, la norma chiarisce che vengano scomputati quelli già eventualmente versati, senza prevedere distinzione fra somme versate come imposta, sanzioni, o interessi. E non è necessario specificare l’imputazione delle somme da scomputare. Un volta fatto il calcolo sul netto dovuto, la cifra dovrà naturalmente esser versata utilizzato i corretti codici tributo (comunicati con la risoluzione 108/E dello scorso primo agosto).
Esempio. Risultano contestati 150mila euro di IRPEF, 4mila euro di addizionale, 12mila euro di IRAP e mille euro di addizionale comunale. In tutti i casi sono già compresi anche gli interessi. Il totale lordo dovuto è pari a 167mila euro. Sono già stati versati in pendenza di giudizio 48mila euro. L’importo netto dovuto è pari a 119mila euro (167mila – 48mila), e dovrà essere suddiviso fra i codici tributo specifici, in proporzione alla percentuale sull’intero importo dovuto. Per cui, visto che l’IRPEF (150mila euro), corrisponde all’89,92% del totale lordo (167mila euro), al codice tributo 8122 (Altri tributi erariali e interessi) dovrà essere imputato il versamento di 106mila 886 euro, l’89,82% di 119mila.
Rottamazioni
Nel caso in cui sia ancora pendente una controversia che riguarda parte di una pretesa definita con la rottamazione delle cartelle dei mesi scorsi, è possibile utilizzare la sanatoria per la somma ancora in contestazione. Ci sono poi una serie di utili chiarimenti che riguardano la quantificazione degli interessi (che, in linea generale, vanno calcolati fino al 60esimo giorno successivo alla notifica), le liti sulle sanzioni (la norma, lo ricordiamo, prevede che se la controversia che si intende risolvere riguarda esclusivamente sanzioni, la posizione si regola versando il 40%), il perfezionamento della definizione in una serie di casi particolari (coobbligati, litisconsorzio, diritto di rivalsa), la sospensione dei termini di impugnazione.
Agenzia delle Entrate