Parte la Riforma degli Studi di Settore, che diventano indici di affidabilità fiscale: l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i primi 70 nuovi indici, che riguardano una platea di circa 1,4 milioni di contribuenti. Sono contenuti nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 settembre 2017, che li elenca nell’allegato, completi di relativo codice. Si applicano già dal periodo d’imposta 2017 mentre entro gennaio 2018 saranno elaborati i rimanenti, fino a raggiungere la platea totale di Partite IVA interessate (4 milioni).
=> Guida ai nuovi indici di affidabilità fiscale
Indici di affidabilità
Si tratta di 29 indici relativi al settore del commercio (commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici, articoli sportivi, giochi, commercio all’ingrosso di mobili), 17 per i servizi (carrozzieri e meccanici, parrucchieri e barbieri, riparazione autoveicoli, motocicli e ciclomotori, intermediari immobiliari, ristorazione e villaggi turistici), 15 per le attività manifatturiere (fabbricazione di articoli da viaggio, borse, fabbricazione, lavorazione e trasformazione del vetro, calzature, prodotti in gomma), 9 per le professioni (disegnatori grafici, dei geometri e degli studi legali). Fra i contribuenti interessati da questi primi 70 indici sintetici di affidabilità fiscale, circa 168mila sono intermediari del commercio (12%), 145mila avvocati (10%), 129mila installatori di impianti (9%), 95mila ristoranti, (7%) e 74mila parrucchieri (5%).
Vantaggi
Dall’anno prossimo, dunque, tutte le imprese e i professionisti potranno contare sui nuovi indici di affidabilità fiscale, introdotti dalla manovra bis (Dl 50/2017, articolo 9-bis), che misurano il comportamento fiscale del contribuente, rilasciando un indice di affidabilità fiscale, su una scala da 1 a 10, in base al quale si possono ottenere alcuni benefici:
- esonero dai visti di conformità per la compensazione di crediti per importi non superiori a 50mila euro annui relativamente all’IVA e a 20mila euro annui relativamente alle imposte dirette e IRAP;
- esonero visto conformità per i rimborsi IVA fino a 50mila euro annui;
- esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative;
- niente accertamenti basati su presunzioni semplici o sulla determinazione sintetica del reddito (a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi quello dichiarato);
- anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento da parte degli uffici amministrativi.
Agenzia delle Entrate