Assegno di solidarietà: requisiti INPS

di Barbara Weisz

21 Settembre 2017 09:30

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Compatibilità fra assegno ordinario e nuove assunzioni e limitazioni a quello di solidarietà per un solo lavoratore: chiarimenti INPS sul Fondo integrazione salariale PMI.

Nuove indicazioni INPS sulle prestazioni del Fondo di integrazione salariale per i dipendenti delle imprese con oltre cinque dipendenti che non hanno diritto alla cassa integrazione: riguardano entrambe le prestazioni erogate, l’assegno di solidarietà e l’assegno ordinario. Le istruzioni sono contenute nella circolare 130/2017, che va a integrare i precedenti documenti di prassi (circolari 22/2016 e 176/2016 e messaggio 1986/2016). La normativa di riferimento è il Decreto Interministeriale 94343 del 3 febbraio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2016.

=> Integrazione salariale o assegno di solidarietà

Assegno ordinario

E’ la prestazione che il FIS garantisce solo ai dipendenti di imprese oltre i 15 dipendenti, nei casi di riorganizzazione o crisi aziendale con esclusione della cessazione, anche parziale, dell’attività.

In caso di riorganizzazione aziendale, devono verificarsi tutte le seguenti condizioni: il datore di lavoro presenta un programma di interventi per fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva, che può contenere investimenti per impianti fissi ed attrezzature direttamente impegnate nel processo produttivo e prevedere attività di formazione e riqualificazione professionale volta al recupero ed alla valorizzazione delle risorse interne.

Il valore medio annuo degli investimenti previsti deve essere superiore al valore medio annuo degli investimenti della stessa tipologia operati nel biennio precedente. Le sospensioni dal lavoro devono essere motivatamente ricollegabili, nell’entità e nei tempi, al processo di riorganizzazione da realizzare. Vanno indicate le previsioni di recupero occupazionale dei lavoratori interessati alle sospensioni o riduzioni di orario, nella misura minima del 70%. Il programma deve esplicitamente indicare le modalità di copertura finanziaria degli investimenti programmati.

Per la crisi aziendale, invece, c’è una distinzione fra crisi con continuazione dell’attività lavorativa e crisi per evento improvviso e imprevisto. Nel primo caso, l’INPS sottolinea che non è completamente esclusa, per il datore di lavoro, la possibilità di effettuare nuove assunzioni, quindi non è da interpretare in modo eccessivamente rigido il divieto previsto dal decreto ministeriale.

Le nuove assunzioni sono consentite quando il datore di lavoro ne motiva la necessità e la compatibilità con la disciplina normativa e le finalità dell’intervento integrativo. Ad esempio: può essere considerata compatibile l’assunzione di un lavoratore specializzato la cui professionalità non è presente nell’organico aziendale e indispensabile per il rilancio dell’azienda. E’ anche possibile utilizzare gli incentivi all’assunzione, sempre che venga rispettato il criterio previsto dall’articolo 31, comma 1, lettera c, del D.lgs 150/2015, in base al quale i nuovi assunti devono essere inquadrati a un livello diverso rispetto a quelli dei lavoratori sospesi o destinati ad altre unità produttive. Infine, è compatibile con lo stato di crisi l’assunzione a tempo determinato dettato dalla necessità di sostituire lavoratori assenti dal lavoro per maternità anche se riferiti a professionalità già presenti in azienda.

La circolare dettaglia tutte le procedure e la documentazione che il datore di lavoro deve allegare per chiedere il trattamento, sia nel caso di prosecuzione dell’attività lavorativa sia nel caso di crisi per evento improvviso.

Ci sono poi una serie di precisazioni che riguardano lavoratori in malattia, in maternità, in permesso da legge 104, altre tipologie di congedo, le ferie, i casi di infortunio sul lavoro. Di volta in volta, l’INPS specifica se il lavoratore continua a percepire l’ammortizzatore sociale o se invece prevale l’altro evento (ad esempio, in caso di maternità prevale l’assegno di gravidanza).

=> Integrazione salariale, la domanda di assegno

Assegno di solidarietà

E’ la prestazione garantita nelle imprese con almeno cinque dipendenti per evitare riduzioni di personale, oppure ridurre eventuali licenziamenti (è necessario specifico accordo collettivo aziendale). L’obiettivo di questi accordi, spiega l’INPS, è evitare licenziamenti plurimi per giustificato motivo oggettivo (crisi aziendale), quindi non si può stipulare un accordo per evitare un singolo licenziamento.

La circolare spiega nel dettaglio tutte le caratteristiche che deve avere l’accordo aziendale, con la differenziazione fra aziende fra cinque e 15 dipendenti e imprese che hanno invece più di 15 dipendenti. Fra le precisazioni, la necessità di prevedere nell’accordo eventuali casi in cui sia possibile ricorrere al lavoro straordinario (altrimenti vietato). Anche in questo caso è possibile effettuare nuove assunzioni, sia a tempo determinato (comprese eventuali proroghe) che indeterminato, ma solo se riguardano lavoratori con mansioni non disponibili nell’organico aziendale, oppure per sostituire lavoratori in maternità.

La riduzione oraria prevista dal contratto di solidarietà non può superare il 60%. Anche in questo caso, sono specificate tutte le regole da applicare nei casi di malattia, maternità, congedi, permessi, ferie, incidenti sul lavoro.