Ho ottenuto un risarcimento dalla mia assicurazione per un danno da eventi atmosferici alla mia auto, ottenendo poi un ricavo anche dalla sua rottamazione. L’auto mi serve anche per lavoro (sono libero professionista) e scarico le spese di carburante e manutenzione nelle percentuali previste. Anche l’acquisto della nuova auto sarà considerata a fini fiscali. Del risarcimento e del ricavo dalla vendita bisogna tener conto nella dichiarazione dei redditi? Queste “entrate” verranno tassate?
In termini generali, il Fisco differenzia in questi casi fra due diverse casistiche.
- Se il risarcimento riguarda un mancato guadagno (esempio, un indennizzo previsto come sostituzione o integrazione di un reddito da lavoro) è soggetto a tassazione IRPEF (tecnicamente, si parla di danno emergente).
- Il risarcimento di un danno emergente (come nel suo caso), invece, non concorre alla formazione del reddito (di conseguenza, non è tassato).
=> Infortunio in itinere: quando il risarcimento?
In questo caso il riferimento normativo è l’articolo 6 del Testo Unico Imposte sui Redditi, il cui comma 2 prevede che faccia parte del reddito, con conseguente tassazione, un risarcimento con le seguenti caratteristiche:
proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.
Il risarcimento assicurativo non riguarda un mancato reddito, ma un danno all’automobile, di conseguenza non mi pare si configuri alcuna delle ipotesi sopra riportate. Un utile documento d prassi, è la risoluzione 155/2002 dell’Agenzia delle Entrate.
Se invece il bene è utilizzato come bene strumentale, si fa riferimento all’art. 54 del TUIR, primo comma 1-bis:
Concorrono a formare il reddito le plusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5, se: a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso; b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni; c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell’esercente l’arte o la professione o a finalità estranee all’arte o professione.
Nel caso del professionista che utilizza l’auto per il lavoro, quindi, il risarcimento concorre alla formazione del reddito nelle stesse percentuali previste per le spese scaricate.
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Chiedi all'espertoRisposta di Anna Fabi