Ho usufruito della prestazione a sostegno del reddito dal 08/05/2006 al 08/02/2007 e poi ho lavorato dal 21/12/2007 15/02/2008 senza neppure maturare i diritti per una successiva indennità. Da allora sono disoccupato. L’INPS ha respinto la mia domanda motivando quanto segue: “esiste contribuzione da attività lavorativa successiva al termine della prestazione a sostegno del reddito”.
In realtà la risposta INPS è motivata dal fatto che il diritto all’APe Social sussiste solo nel caso in cui il lavoratore disoccupato abbia smesso di percepire un sussidio di disoccupazione da almeno tre mesi. Non è invece prevista per coloro che, pur avendo perso involontariamente il lavoro, non hanno avuto accesso agli ammortizzatori sociali.
Il suo caso, però, è particolare perché lei ha percepito una prestazione a sostegno del reddito dopo la perdita del lavoro a tempo indeterminato. E il successivo contratto a termine è durato pochi mesi, non interropendo (suppongo) il suo stato di disoccupazione.
L’interpretazione dell’istituto di previdenza, quindi, potrebbe essere considerata come restrittiva rispetto al dettato normativo, che non fa riferimento all’esistenza di contribuzione successiva al termine della prestazione di sostegno al reddito, ma solo alla necessità che sussistano lo stato di disoccupazione e che sia terminato il sussidio da almeno tre mesi. Entrambi requisiti che lei soddisfa. Potrebbe quindi chiedere all’INPS di riesaminare la sa richiesta.
Colgo comunque l’occasione per ricordarle che c’è un negoziato in corso fra governo e sindacati su una serie di modifiche all’APe Social da inserire in Legge di Stabilità, e fra le richieste di Cgil, Cisl e Uil c’è quella di estendere l’APe social anche alle persone che perdono involontariamente il lavoro e non hanno diritto ad alcun ammortizzatore sociale. Si tratta di una correzione che era contenuta anche nel parere del Consiglio di Stato, e che quindi si può supporre abbia buone probabilità di venire accolta.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz