L’ennesima nuova versione del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale), introduce la figura del Garante Unico per i diritti digitali, correggendo quindi la precedente versione che prevedeva un difensore civico per ogni pubblica amministrazione. La misura di semplificazione è fra le novità previste dal correttivo al CAD approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri dell’8 settembre.
Ora dovrà iniziare il consueto iter dei decreti attuativi di una legge delega (nel caso specifico, la Riforma della Pubblica Amministrazione), andando in Parlamento per il parere delle commissioni e poi passando al vaglio del Consiglio di Stato.
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Le funzioni e i requisiti del Garante unico per i diritti digitali non cambiano rispetto a quanto è già previsto dall’articolo 17 del Cad (legge 82/2005). La novità consiste nel fatto che la figura diventa unica per tutto il territorio nazionale, mentre prima ne era previsto uno per ogni PA.
L’ufficio del difensore civico sarà istituito presso l’AGID, l’Agenzia per l’Italia digitale, utilizzando le risorse già disponibili a legislazione vigente. Il Garante, come già previsto, ha adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità.
La sua funzione è quella di sanare eventuali violazioni al CAD, in base alle segnalazioni che chiunque può inviare all’AGID, utilizzando l’apposita area del sito istituzionale dell’Agenzia per l’Italia digitale. Le segnalazioni possono riguardare presunte violazioni del CAD e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte delle PA o delle società a controllo pubblico. Il Garante unico le valuta e, nel caso in cui le ritenga fondate, invita il soggetto responsabile a rimediare tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni. Resta la norma che prevede l’istituzione presso tutte le pubbliche amministrazioni di un ufficio per l’attuazione della digitalizzazione.
Il correttivo del CAD prevede anche il potenziamento della carta di cittadinanza digitale. In particolare vengono velocizzate le pratiche per l’ottenimento del domicilio digitale: tutti i cittadini possono stabilirne uno, indipendente dalla piena funzionalità dell’Anagrafe unica della popolazione residente. Il domicilio digitale non deve necessariamente essere rappresentato dalla PEC (la posta elettronica certificata), ma deve rispettare le regole europee sulla sicurezza dei dati digitali.
In generale, vengono potenziate le misure per favorire l’accesso ai servizi pubblici online, potenziandone la semplicità e la fruibilità, e quelle per effettuare pagamenti online. Per quanto riguardai documenti digitali, è previsto di garantire una maggior certezza giuridica a tutte le varie fasi del processo (formazione, gestione, conservazione). Infine, si promuovono misure per valorizzare il patrimonio informativo pubblico anche attraverso moderne soluzioni di data analysis.