Nuove tutele per chi acquista un immobile con l’approvazione definitiva e l’entrata in vigore della Legge sulla Concorrenza (Legge n. 124/2017): nella fase di rogito, in attesa che il contratto di compravendita venga trascritto negli appositi Registri, l’acquirente che non abbia trascritto il preliminare di vendita può chiedere che il notaio tenga in deposito il saldo destinato al venditore.
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Finora in questo lasso di tempo, pur avendo preso i soldi e firmato il contratto di compravendita presso il notaio, l’acquirente rimaneva esposto a rischi non indifferenti come la possibilità che venisse pubblicato un gravame inaspettato a carico del venditore (ipoteca, sequestro, pignoramento, domanda giudiziale ecc.), o addirittura che il venditore vendesse più volte lo stesso immobile a diversi acquirenti, a vantaggio del primo che riuscisse a trascrivere il contratto di compravendita. Nell’eventualità che la trascrizione non andasse a buon fine, per l’acquirente sarebbe stato quasi impossibile recuperare i soldi versati al venditore al momento del rogito.
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Ora però questi soldi possono essere tutelati dal nuovo “conto deposito”, ovvero possono essere trattenuti, su richiesta di almeno una delle parti (acquirente o venditore), dal notaio che li sblocca, dandoli al venditore, solo una volta avvenuta la trascrizione con la quale si acquisisce la certezza che l’acquisto sia stato perfezionato senza gravami.