Il mio ex titolare, a mia insaputa, ha versato parte di TFR e tredicesima in busta paga. Da quanto mi risulta bisogna che le due parti siano d’accordo e firmino un accordo, vero?
Sì, sia l’anticipo del TFR in busta paga che il versamento della tredicesima mensilmente sono possibilità che devono essere concordate preventivamente tra dipendente e datore di lavoro: quest’ultimo non può procedere in tal senso ad insaputa del lavoratore.
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La Legge di Stabilità 2015 ha previsto, infatti, la possibilità per i dipendenti del settore privato di ottenere in busta paga, quindi mensilmente, un anticipo del trattamento di fine rapporto (TFR). Poiché l’anticipo viene tassato in base allo scaglione IRPEF, tale opzione era frutto di una valutazione di carattere personale, con calcoli da fare individualmente, tenendo conto dell’esigenza di avere un importo immediatamente disponibile.
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Dunque, la scelta di farsi o meno anticipare la liquidazione spettava solo al lavoratore, che poteva esercitare l’opzione entro settembre 2015. Una volta manifestata la volontà di ricevere il TFR in busta paga, l’opzione non poteva essere revocata fino al 30 giugno 2018. Tale opzione poteva essere esercitata anche dai lavoratori che hanno scelto di versare il TFR ad un fondo di previdenza complementare.
Per quanto riguarda la tredicesima in busta paga mensile, la giurisprudenza ammette tale possibilità, ma anche in questo caso è richiesto un accordo tra datore di lavoro e dipendente, il cosiddetto “patto di conglobamento” secondo il quale tutte le voci retributive vengono conglobate in una somma complessiva erogata mensilmente. E’ inoltre necessario che il datore di lavoro specifichi nella lettera di assunzione al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro e in busta paga l’importo erogato per ciascuna voce retributiva, anche quelle relative al pagamento di ferie e tredicesima.
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Chiedi all'espertoRisposta di Noemi Ricci