Diverse le novità da settembre che riguardano la cassa integrazione: entra in vigore la norma del Jobs Act che limita all’80% delle ore lavorabili in azienda la cig straordinaria, mentre sale a due anni la durata del trattamento nelle aree di crisi industriale complessa. Il tetto alle ore di cig straordinaria nei casi di ristrutturazione industriale sarà operativo dal prossimo 24 settembre, come previsto dall’articolo 22 del decreto legislativo 148/2015 attuativo del Jobs Act, su cui è uscita la circolare applicativa del ministero del Lavoro (16/2017).
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CIG per riorganizzazione e crisi aziendale
La norma del Jobs Act specifica che:
«per le causali di riorganizzazione aziendale e di crisi aziendale possono essere autorizzate sospensioni dal lavoro soltanto nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato».
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Per calcolare le ore lavorabili si prende come riferimento il numero di lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale. L’azienda espone il dato nella domanda di concessione dell’integrazione salariale, che contiene l’impegno scritto a non superare l’80% delle ore lavorabili e si presenta all’INPS entro sette giorni dalla conclusione della procedura sindacale. Va allegato l’elenco dei lavoratori interessati alla cig. Il limite dell’80% si applica ai trattamenti di integrazione salariale per i quali la conclusione della consultazione sindacale e la presentazione della domanda siano successive al 24 settembre 2017.
CIG in aree di crisi industriale
Per quanto riguarda invece la cig nelle aree di crisi industriale complessa, la legge 123/2017 ha previsto che il tetto dei 12 mesi di concessione della cig straordinaria si calcoli per ciascun anno di riferimento: di conseguenza, le imprese che nel 2016 hanno utilizzato questo ammortizzatore sociale possono chiederlo anche per il 2017. Ricordiamo che questo ammortizzatore spetta alla imprese che operano in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta in base al dlgs 185/2016.
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Devono presentare un piano per la rioccupazione dei lavoratori, e devono aver siglato un accordo specifico presso il ministero del Lavoro. La domanda si presenta sempre al ministero, allegando una relazione tecnica sulle motivazioni che richiedono il ricorso alla cig straordinaria, i verbali di accordo (presso il ministero e presso le Regioni), l’elenco dei lavoratori per i quali si chiede l’ammortizzatore sociale.