I contribuenti incapienti che effettuano lavori di riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali possono cedere il credito corrispondente alla detrazione (il bonus energia) anche a banche e intermediari finanziari. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate, che con provvedimento dello scorso 28 agosto 2017 recepisce le norme introdotte dalla manovra bis (articolo 4 bis, dl 50/2017), sostituendo quindi le istruzioni precedentemente fornite con il provvedimento dell’8 giugno 2017. La novità riguarda esclusivamente coloro che cedono la detrazione perché, ricadendo nella no tax area, non possono utilizzare l’agevolazione in dichiarazione dei redditi, ed effettuano lavori su parti comuni del condominio dal primo gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. La possibilità di cessione del credito alle banche non è invece ammessa per gli altri contribuenti, ai quali continuano ad applicarsi le regole precedentemente previste.
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Il punto è il seguente: la legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 74, legge 208/2015), ha previsto la possibilità per i contribuenti che ricadono nella no tax area di cedere il credito corrispondente al bonus energia ai fornitori che eseguono i lavori. La manovra bis ha invece previsto che il credito possa essere ceduto anche agli istituti finanziari, oltre ad aver ampliato le tipologie di interventi a cui si può applicare la detrazione e ad aver allungato l’arco temporale (dal gennaio 2017 al 31 dicembre 2021).
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In base alle nuove disposizioni, i contribuenti che nell’anno precedente a quello in cui sono state sostenute le spese erano nella no tax area, possono cedere la detrazione ai fornitori che hanno eseguito i lavori, ad altri soggetti privati (non amministrazioni pubbliche), oppure a banche e intermediari finanziari. Come detto, la spesa deve essere sostenuta fra il 2017 e il 2021, e riguardare i seguenti interventi di riqualificazione energetica:
- interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali (detrazione del 65%);
- interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (detrazione del 70%);
- interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguono almeno la qualità media di cui al decreto del ministro Sviluppo economico 26 giugno 2015 (detrazione del 75%).
I contribuenti che invece non ricadono nella no tax area, possono cedere il credito esclusivamente a fornitori o altri soggetti privati, esclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. In questo caso, la cessione della detrazione può riguardare solo i seguenti interventi di riqualificazione energetica:
- lavori che interessano l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso (detrazione del 70%);
- lavori finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva che conseguono almeno la qualità media di cui al decreto Mise del 26 giugno 2015 (detrazione del 75%).
Restano invariate tutte le altre disposizioni, relative a credito cedibile, adempimento per effettuare l’operazione, utilizzo delle somme in compensazione, controlli. Molto in sintesi, il credito cedibile corrisponde alla detrazione di imposta lorda (pari al 65%, 70% o 75% a seconda dei diversi interventi), il condomino può cedere l’intera detrazione calcolata sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, in entrambi i casi per la quota a lui imputabile. Il cessionario può invece cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile. Il credito d’imposta diventa disponibile dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa. Il credito ceduto ai fornitori si considera disponibile dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo, quello invece attribuito al cessionario, che non sia oggetto di successiva cessione, è ripartito in cinque quote annuali di pari importo, utilizzabili in compensazione, senza i limiti previsti dall’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per quanto riguarda gli adempimenti per la cessione del credito, il condomino, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, comunica all’amministratore, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando denominazione e codice fiscale. L’amministratore effettua poi le relative comunicazioni all’Agenzia delle Entrate, e consegna al condominio la relativa documentazione. Il cessionario che cede il credito lo comunica direttamente all’Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche.
Agenzia Entrate.