Dopo la riforma dei voucher lavoro sono numerosi i dubbi sollevati in merito alla loro applicazione e soprattutto sulla loro compatibilità del lavoro occasionale con lo stato di disoccupazione e con la fruizione dei sussidi a sostegno del reddito (NASpI, ASDI, Dis-coll, mobilità).
L’INPS non ha ancora fornito un chiarimento certo a questi interrogativi, tuttavia quello che si sa per certo è che i contratti di prestazione occasionale (CPO) sono compatibili con la NASpI e con gli altri ammortizzatori sociali come i vecchi voucher.
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Questi ultimi erano pienamente cumulabili con la NASpI e con le altre prestazioni di disoccupazione sino a 3.000 euro annui senza tagli. Da 3000 a 7000 euro annui (il massimo che è possibile ricevere in voucher) il sussidio viene ridotto in misura pari all’80% del reddito.
Quello che si ipotizza è la NASpI in caso di lavoro occasionale venga solo revocata, scomputando i contributi previdenziali accreditati grazie alla prestazione occasionale dai contributi figurativi dell’indennità.
Non si sa ancora, però, se si procederà come per i vecchi voucher, ossia con la piena cumulabilità sino a un certo limite annuo, poi con la riduzione in misura pari all’80% del reddito da prestazione occasionale. Il sussidio dovrebbe poi tornare ad essere erogato una volta terminato il pietoso di lavoro occasionale.
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Se però la prestazione occasionale è di lavoro autonomo esercitato in modo saltuario e non organizzato, senza la necessità dell’apertura della partita Iva, il sussidio viene ridotto in misura pari all’80% del reddito da lavoro autonomo occasionale, sino a un massimo di 4.800 euro annui. Oltre tale soglia, si perde l’indennità e lo stato di disoccupazione.