Confermata anche per l’anno 2017 la riduzione contributiva in edilizia nella misura dell’11,50% sui contributi INPS e INAIL, a seguito della pubblicazione da parte del Ministero del Lavoro, nella sezione Pubblicità legale del proprio sito istituzionale, del Decreto 5 luglio 2017, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Gli scontri contributivi sono riservati alle imprese edili individuate dai codici ISTAT 1991 dal “45.11” al “45.45.2”.
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La norma in favore del settore dell’edilizia, ora confermata anche per il 2017, fu introdotta dal decreto legge 244/1995, articolo 29, convertito con modificazioni dalla legge 341/1995 e prevede una riduzione nella misura dell’11,50% sui contributi che le imprese edili devono versare per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica con riferimento agli operai che sono occupati a tempo pieno (ovvero per un totale di 40 ore settimanali).
Nessuna riduzione è invece prevista per i lavoratori a tempo parziale e per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo.
La percentuale dell’11,5% si applica alle aliquote contributive in vigore, per i diversi settori di attività (industria e artigianato), dal 1° gennaio 2017. L’agevolazione spetta per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2017.
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Per fruire del beneficio le imprese edili devono:
- essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse Edili, DURC regolare;
- non devono aver riportato condanne per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nei 5 anni precedenti alla richiesta di agevolazione; devono rispettare il contratto collettivo.
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