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Spesometro: i produttori agricoli esonerati

di Noemi Ricci

10 Agosto 2017 12:10

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L'Agenzia delle Entrate i termini per l'esonero dallo Spesometro per gli imprenditori agricoli con terreni ubicati parzialmente in zone montane.

Con la Risoluzione n. 105/2017 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, in risposta ad un interpello, che i produttori agricoli di cui all’art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972 sono esonerati dallo Spesometro, ovvero dall’obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute e registrate, solo se svolgono l’attività in terreni ubicati in misura maggiore al 50% nelle zone montane di cui all’articolo 9, D.P.R. n. 601/1973.

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Il dubbio sottoposto all’Agenzia delle Entrate sulla possibilità di beneficiare dell’esonero dallo Spesometro riguardava in particolare alcuni terreni ubicati solo parzialmente in zone montane.

Entrando nel dettaglio dell’esonero dallo Spesometro, questo spetta in caso di attività svolta in terreni che risultino, in misura maggiore al 50%:

  • situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e in quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine;
  • compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale;
  • facenti parte di comprensori di bonifica montana.

Le Entrate precisano inoltre che ai fini dell’individuazione dei soggetti esonerati è necessario fare riferimento al luogo in cui sono situati i terreni oggetto di attività agricola e non al domicilio fiscale dei titolari.

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