I procedimenti penali che consentono l’accesso al Fondo PMI per mancati pagamenti devono essere in corso alla data di presentazione della domanda, così come altre controversie con imprese debitrici: chiarimenti sull’accesso al Fondo creato con la Legge di Stabilità 2016 per consentire finanziamenti agevolati alle vittime di mancati pagamenti, forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico con la Circolare 20 luglio 2017. Si riferisce al Fondo istituito con la Legge di Bilancio 2016 (commi 199 – 202, legge 208/2015), che concede fino a 500mila euro alle imprese in situazione di potenziale crisi di liquidità a causa di mancati pagamenti per truffa, estorsione, insolvenza fraudolenta o false comunicazioni sociali da parte delle imprese debitrici imputate.
=> Mancati pagamenti, finanziamenti alle PMI
La legge 96/2017 modifica la normativa (articolo 60) specificando che le imprese richiedenti, vittime dei mancati pagamenti, devono essere parti offese in un procedimento penale a carico delle imprese debitrici imputate, che sia in corso – nei diversi gradi di giudizio – alla data di presentazione della domanda di finanziamento al Ministero. La circolare del ministero chiarisce che le imprese beneficiarie sono micro, piccole e medie imprese:
«che risultano parti offese in un procedimento penale a carico delle imprese debitrici, in corso alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo».
Le imprese debitrici, a loro volta, sono imprese imputate in un procedimento penale, in corso alla data di presentazione della domanda, nel quale la PMI beneficiaria risulta parte offesa, di uno o più dei seguenti delitti:
- estorsione, ai sensi dell’articolo 629 del codice penale;
- truffa, ai sensi dell’articolo 640 del codice penale;
- insolvenza fraudolenta, ai sensi dell’articolo 641 del codice penale;
- false comunicazioni sociali, ai sensi dell’articolo 2621 del codice civile.
Ricordiamo che si considerano vittime di mancati pagamenti le PMI che presentano un rapporto non inferiore al 20% tra l’ammontare dei crediti non incassati da imprese debitrici e il totale dei Crediti verso clienti.
Le PMI che abbiano tutti i requisiti di accesso presentano la domanda di accesso al finanziamento con procedura telematica all’indirizzo https://agevolazionidgiai.invitalia.it, scegliendo la sezione “Accoglienza Istanze DGIAI”, da cui è accessibile la piattaforma telematica, che richiede il possesso di una casella di PEC attiva e la registrazione nel Registro delle Imprese. Nella domanda si indicano gli estremi e la consistenza dei crediti non pagati, la somma del finanziamento richiesto, si descrivono gli ultimi due bilanci.
Nella valutazione delle domande il ministero procede al controllo dei diversi requisiti con le stesse regole precedenti, ma viene inserita una precisazione relativa alle imprese non costituite in forma di società di capitali, per cui le capacità di rimborso possono essere integrate con i dati ISEE dei soci della PMI beneficiaria. La regola generale è che la valutazione della capacità di rimborso della PMI beneficiaria viene effettuata sulla base dei dati di bilancio o dalle dichiarazioni dei redditi e dei dati relativi agli impegni in essere.