Modello di domanda e istruzioni per la definizione agevolata delle controversie tributarie con l’Agenzia delle Entrate (rottamazione liti fiscali), prevista dalla Manovra bis, disponbili online: pubblicati nel provvedimento del 21 luglio, in attuazione dell’articolo 11 del dl 50/2017, che consente di sanare il debito con il Fisco senza pagare le sanzioni al contribuente che aderisce entro il 2 ottobre 2017.
La definizione agevolata si applica alle controversie instaurate su avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, avvisi di liquidazione, ruoli. Restano, invece, escluse le liti relative al rifiuto alla restituzione di tributi, quelle di valore indeterminabile (esempio, il classamento degli immobili), e più in generale, quelle per le quali manchino importi da versare da parte del contribuente.
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Liti sanabili
Sono sanabili le liti con ricorso in primo grado notificato entro il 24 aprile 2017, per le quali al momento della domanda il processo non sia ancora concluso con pronuncia definitiva. Quindi, la definizione agevolata delle pendenze fiscali può essere applicata a tutte le liti pendenti, in ogni ordine e grado, compresa la Cassazione, anche a seguito di invio, oppure in pendenza del termine di impugnazione della sentenza o per la riassunzione della controversia.
Versamenti
- Si paga interamente l’imposta dovuta ma senza sanzioni né interessi di mora.
- Se la lite riguarda solo sanzioni, si pagano con uno sconto del 40%.
Bisogna sottrarre quanto eventualmente già versato in pendenza di giudizio. Chi ha già presentato entro il 21 aprile la domanda di rottamazione prevista dall’articolo 6 del DL 193/2016, scomputa anche i relativi importi, usufruendo di entrambe le agevolazioni.
Adesione
Il modello è scaricabile online sul sito del Fisco. Si compone di un frontespizio (informativa sul trattamento dei dati personali) e di specifiche sezioni in cui riportare: i dati del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado; se diverso dal primo, i dati del soggetto che presenta la domanda; la controversia tributaria oggetto di definizione; l’atto impugnato; l’importo dovuto; le modalità di pagamento. Bisogna presentare una singola domanda per ogni controversia. La scadenza per l’invio dalla/e domanda/e è il 2 ottobre, data entro la quale va anche versato l’importo dovuto, oppure la prima rata.
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Rateazione
La rateazione è consentita per importi superiori ai duemila euro, in due o tre rate, con possibilità di avvalersi della compensazione. Le prime due rate, pari al 40%, si pagano entro il 2 ottobre ed entro il 30 novembre, la terza rata, pari al 20%, entro il 2 luglio 2018. Nel caso in cui il pagamento avvenga in due rate, la seconda, pari al 60%, si paga entro 30 novembre. E’ possibile rivolgersi a un intermediario, oppure recarsi presso uno sportello dell’Agenzia delle Entrate, o infine utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia (la procedura non è ancora online). Con successivo provvedimento verranno comunicati i codici tributo da utilizzare nel modello F24.
Per approfondimenti: Agenzia delle Entrate