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Decreto APe volontaria, prime novità

di Barbara Weisz

Pubblicato 24 Luglio 2017
Aggiornato 26 Luglio 2017 16:41

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Via libera dal Consiglio di Stato al Decreto APe Volontaria, accordi quadro entro 30 giorni dalla pubblicazione: niente retroattività, clausole di incompatibilità, prestito negato agli insolventi.

Decreto APe Volontaria in dirittura d’arrivo, il Consiglio di Stato ha dato il via libera al Dpcm del Governo (il decreto si compone di 20 articoli). Tra le anticipazioni, assegno minimo di 150 euro, retroattività al primo maggio solo facoltativa e tutta una serie di casistiche che implicano la mancata certificazione INPS del diritto all’anticipo pensionistico. Per il resto, i tempi per le domande restano ormai quelli previsti: le istanze si presenteranno non prima di settembre, come già anticipato dall’Esecutivo.

=> APe volontaria da settembre

Decorrenza

Innanzitutto, non sembra sia prevista la retroattività, obbligatoria invece per l’APE Social e per la pensione anticipata dei lavoratori precoci. Il parere del Consiglio di Stato inteviene sul testo originario suggerendo per lo meno di introdurla come opzione facoltativa, «a domanda dell’interessato»:

«di modo che i richiedenti possano beneficiare degli effetti della misura fin dalla data del primo maggio 2017, maturando conseguentemente il diritto alla corresponsione degli arretrati dei ratei dell’anticipazione pensionistica».

Assegno minimo di APE

Altra novità, rispetto al testo della legge, è la definizione di una quota minima di APE Volontaria richiedibile, pari a 150 euro (per almeno sei mesi). La quota massima, invece, dovrebbe essere quella già anticipata:

  • 90% della pensione netta per chi chiede un anticipo fino a un anno,
  • 85% se l’indennità viene percepita per un periodo da uno a due anni,
  • 80% dai due ai tre anni, 75% per periodo oltre i tre anni.

Mancato diritto all’anticipo

Il Dpcm esplicita una serie di cause di incompatibilità che potranno determinare la mancata certificazione INPS del diritto all’APE Volontaria: esposizioni creditizie scadute e non pagate o sconfinanti da oltre 90 giorni. Il Consiglio di Stato suggerisce di riformulare prevedendo che l’esposizione creditizia debba intendersi nei confronti di banche e altri operatori finanziari, per evitare che la norma possa assorbire qualsiasi altra ipotesi di debito verso altri fornitori (che, fra l’altro, gli assistiti potrebbero aver contratto con la speranza di farvi fronte grazie all’APe).

Non bisogna poi essere registrati negli archivi della centrale dei rischi della Banca d’Italia (protesti, insolvenze relative ad assegni e carte di credito). Il Consiglio di Stato chiede di eliminare la parte in cui viene limitato l’accesso anche a coloro che siano iscritti a registri di cattivi pagatori di altri soggetti privati. Altri paletti: pignoramenti in corso.

Domanda APE

La domanda di APE Volontaria, come quella per APE Sociale e per l pensione precoci, si presenterà in due tempi: richiesta di certificazione INPS e, in caso di risposta positiva, istanza di anticipo pensionistico vero e proprio, da accompagnarsi alla domanda di pensione futura. Al Dpcm sono allegati cinque moduli:

  1. domanda di certificazione del diritto all’APe,
  2. domanda di APe,
  3. proposta di assicurazione,
  4. istanza di adesione al fondo di garanzia per l’accesso all’APe,
  5. domanda di pensione di vecchiaia.

Entrata in vigore

L’entrata in vigore ha tempi relativamente lunghi: entro 30 giorni dalla pubblicazione del Dpcm dovranno essere pubblicati gli accordi quadro con le banche e con le compagnie assicurative per l’erogazione del prestito.

Parere CdS

Fra le altre indicazioni del Consiglio di Stato:

  • sollecita conclusione degli accordi quadro, che condizionano la pratica operabilità dell’istituto;
  • affiancare alla già prevista assistenza fornita dagli intermediari a ciò autorizzati (essenzialmente, i patronati), altre forme di comunicazione, informazione, interlocuzione e orientamento al pubblico, quali, per esempio, sportelli di ricevimento e di accoglienza presso l’INPS e numeri verdi, serviti da un adeguato call center;
  • introduzione di strumenti di mediazione e di conciliazione che contribuiscano in via preventiva a elidere il contenzioso oppure a risolverlo in via successiva attraverso modalità alternative al sistema giurisdizionale ordinario, da attivarsi anche presso l’INPS;
  • distinguere gli elementi la cui attestazione ricade sotto la responsabilità personale del richiedente e quelli, invece, rientranti sotto la piena responsabilità dell’INPS;
  • disciplinare più compiutamente il diritto di recesso dal contratto di finanziamento e dal contratto di assicurazione;
  • specificare nelle condizioni generali di contratto, mediante clausole chiare e immediatamente intellegibili, gli effetti conseguenti, in corso di erogazione dell’APE, all’adeguamento dei requisiti pensionistici all’aspettativa di vita, quali che essi saranno (rideterminazione del piano di ammortamento, della relativa rata mensile,  durata del finanziamento). 

Ricordiamo che il meccanismo dell’APe Volontaria è il seguente: è accessibile a coloro che hanno almeno 63 anni di età, 20 anni di contributi, un assegno pari a 1,4 volte il minimo, massimo tre anni e sette mesi dalla pensione di vecchiaia. Non si tratta di un ammortizzatore sociale o di una pensione anticipata, ma di un prestito finanziato dal sistema privato ed erogato dall’INPS, da restituire in 20 anni con trattenute sulla pensione vera e propria.