In dichiarazione dei redditi si indica l’importo percepito non quello dell’assegno di mantenimento previsto dalla sentenza. Va segnato nel rigo E22 del modello 730/2024 o nel rigo RP 22 del Modello Redditi PF 2024.
Il coniuge che paga l’assegno può applicare la deduzione al 100%, sempre in base a quanto effettivamente versato. Ai fini fiscali l’intero importo riduce quindi l’imponibile, in base a quanto previsto dall’articolo 10 del Testo unico imposte sui redditi (Tuir). Il comma 1, lettera c, dell’articolo 10 del dlgs 917/1986 prevede che siano interamente deducibili ai fini IRPEF:
gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Come si evince dalla norma, la deduzione spetta solo sull’assegno all’ex coniuge, per i versamenti corrisposti a seguito di separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio, cessazione dei suoi effetti civili. Anche nel caso di assegno alimentare trattenuto sulla pensione (Risoluzione n. 157/2009).
Infine, sono deducibili affitto e spese condominiali se determinati dal giudice, ma se la casa è assegnata ad ex coniuge e figli, l’agevolazione è al 50%. Stesso discorso se l’importo dell’assegno indicato nel provvedimento del giudice comprende anche la quota per il mantenimento dei figli, allora è deducibile al 50%.
Non spetta invece la deduzione fiscale per le somme versate in un’unica soluzione (mentre sono dedubili gli arretrati di somme non versate prima seppur dovute), per assegni una tantum o quote di mutuo al posto dell’assegno dopo una rinuncia (Circolare n. 50/E/2000).
Naturalmente, si considerano sempre gli assegni versati nel periodi di imposta a cui si riferisce la dichiarazione.
NB: le somme aggiuntive versate a titolo di adeguamento Istat sono deducibili nei casi in cui la rivalutazione è prevista nella sentenza con criterio di adeguamento automatico.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz