Scatta lo sciopero fiscale sulla tassa Airbnb: portali online e intermediari in larga misura hanno scelto di non versare la cedolare secca del 21% sugli affitti brevi introdotta dalla Manovra bis (l’articolo 4 del Dl 50/2017prevede che la tassa venga versata il 16 del mese successivo a quello dell’incasso, con lunedì 17 luglio come prima scadenza) e, all’interno della categoria, emergono non poche polemiche.
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Mentre ad esempio gli associati alla Property Manager Italia verseranno l’imposta a partire da agosto, la Fimaa (mediatori immobiliari di Confcommercio) protesta contro la legge che, assegnando ai portali e agli intermediari il compito di fare da sostituti d’imposta.
Fiaip (Federazione italiana agenti immobiliari professionali), Airbnb e Homeaway hanno invece emesso una nota spiegando che gli operatori del settore si trovano nell’impossibilità tecnica di adeguarsi «perché l’Agenzia non ha potuto che ribadire quanto già detto dalla legge senza aggiungere indicazioni pratiche sostanziali». Il riferimento è al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 luglio che, secondo gli operatori:
«non ha fornito i chiarimenti auspicati né prevede alcuna tempistica di adeguamento per gli operatori coinvolti, rimandando a ulteriori specifiche tecniche che verranno comunicate in un non precisato futuro. Questa confusione nel pieno dell’estate non è certo la risposta a quanti parlano di turismo come volano di crescita».
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Difficoltà tecniche
Le motivazioni di questa protesta:
«il legislatore, contrariamente a quanto prevede lo statuto del contribuente, vorrebbe che piattaforme mondiali e centinaia di operatori sul territorio, nel corso di un fine settimana dedicassero migliaia di ore di sviluppo e ingegneria per modificare portali attivi e operanti (e perfettamente funzionanti) in maniera identica in tutto il mondo, formassero migliaia di collaboratori su tutto il territorio nazionale, per informare centinaia di migliaia di proprietari e riscattare da loro il 21% delle transazioni antecedenti il 12 luglio, coinvolgessero un’azienda o uno Studio professionale italiano conferendogli oneri e responsabilità enormi in mancanza di ogni tipo di garanzia e certezza sulla possibilità di adempiere correttamente agli obblighi del caso, non fosse altro che per le 20 diverse interpretazioni regionali della locazione turistica».
In termini semplici, il documento è arrivato troppo a ridosso della scadenza, senza consentire agli operatori di predisporre gli strumenti utili per adeguarsi alla novità normativa. La richiesta:
«aprire un confronto serio su accordi caso per caso, nel rispetto delle diversità del mercato e degli operatori, a beneficio di chi ospita, chi viaggia e del settore turistico nel suo complesso».
Meccanismo fiscale
Il nuovo anticipo di imposta è un adempimento a carico degli intermediari, chiamati a svolgere il ruolo di sostituto d’imposta e a versare il dovuto entro il giorno 16 del mese successivo, applicando agli introiti dell’affitto la cedolare secca al 21%.
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I proprietari sono comunque tenuti a pagare le imposte sull’affitto, scegliendo fra cedolare secca o tassazione ordinaria.
- Cedolare secca: il versamento della tassa al 21% da parte dell’intermediario assolve l’obbligo anche per i proprietari, versando un acconto sulla tassazione dovuta (che si inserisce nella dichiarazione dell’anno successivo). Se l’intermediario non provvede, a pagare l’imposta sarà il proprietario, seguendo le regole previste per la cedolare secca sugli affitti.
- Tassazione ordinaria (o se l’intermediario non provvede): l’imposta andrà pagata autonomamente.
Le scadenze per la cedolare secca sono le stesse previste per l’IRPEF ordinaria: saldo 2016 e acconto 2017 entro il 30 giugno oppure in due rate (giugno e novembre), saldo entro il 30 giugno dell’anno successivo. L’acconto è pari al 95% della tassa. Quindi, chi sceglie di pagarlo in due rate pagherà il 40% del 95% entro il 30 giugno e il restante 60% entro il 30 novembre.
Sanzioni
Non è chiarissimo il regime sanzionatorio: applicando quello relativo ai sostituti d’imposta, i portali dovrebbero pagare una multa pari al 20% se non effettuano la trattenuta del 21%, e una sanzione del 30% per il mancato versamento. La norma è il provvedimento di prassi non contengono un esplicito riferimento a questo regime sanzionatorio, pur sottolineando che nel momento in cui il portale o l’intermediario interviene anche nel pagamento è tenuto a comportarsi come sostituto d’imposta trattenendo, appunto il 21%.
E’ poi prevista una sanzione amministrativa per omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti, che va da 250 a 2mila euro, in base all’articolo 11, comma 1, del dlgs 471/1997.
Per approfondimenti: provvedimento Agenzia delle Entrate