I periodi di lavori socialmente utili sono sono coperti da contribuzione figurativa, valevole ai fini della maturazione del diritto alla pensione (Anche a forme agevolate come l’APe Social), ma non incidono sulla misura della stessa. Questo significa che il tempo trascorso a svolgere lavori socialmente utili va considerato nel computo dei periodi utili a maturare l’anzianità contributiva necessaria alla pensione, ma non aumentano l’ammontare della prestazione, a meno che non vengano riscattati, opzione possibile ma non sempre conveniente.
=> Pensioni: riscatto contributi omessi
Contributi figurativi
In realtà va fatta una distinzione:
- i contributi figurativi accreditati per i LSU relativi ai periodi fino al 31 luglio 1995 sono utili sia per il diritto che per la misura di tutte le pensioni;
- quelli dal 1° agosto 1995, sono utili solo per il diritto alla pensione.
Con la Circolare n. 188/2016 l’INPS ha chiarito le modalità operative per il riconoscimento della contribuzione figurativa, valida ai soli fini del diritto a pensione, in favore dei lavoratori socialmente utili avviati in progetti finanziati con oneri a totale carico degli Enti utilizzatori (cd. autofinanziati), anteriormente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2000.
In particolare viene chiarito che tali contributi vengono accreditati d’ufficio sia per le attività svolte presso enti in regime di convenzione con l’INPS, che per quelle svolte presso regioni o enti locali non in regime di convenzione con l’Istituto.
=> Ricongiunzione contributi: le istruzioni
Riscatto periodi LSU
Possibile inoltre riscattare i periodi di LSU per aumentare la misura dell’assegno di pensione con costi diversi a seconda del periodo in cui si colloca l’attività di LSU. Per il valutare i costi del riscatto relativo a periodi di LSU soggetti al calcolo contributivo bisogna:
- prendere come riferimento la retribuzione pensionabile degli ultimi 12 mesi;
- moltiplicare la retribuzione per gli anni da ricongiungere e per l’aliquota contributiva (32,95% per l’Inpdap, 33% per l’INPS Fondo pensioni lavoratori dipendenti).
Si calcolano così tutti i periodi Che non ricadono tra i casi per i quali si applica il calcolo retributivo ovvero:
- fino al 31 dicembre 2011, se si possiedono almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995;
- fino al 31 dicembre 1995, se si possiedono meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995.
In questi casi il calcolo dipende da diverse variabili quali l’età, il sesso e l’anzianità contributiva.