Correzione in corso sullo split payment, il ministero rivede gli elenchi delle pubbliche amministrazioni verso le quali è obbligatoria la scissione dei pagamenti: in pratica, il meccanismo per cui il fornitore non incassa l’IVA fatturata, che viene versata dall’amministrazione direttamente al Fisco, si applica verso tutte le PA verso le quali è obbligatoria la fatturazione elettronica.
Rispetto ai precedenti elenchi pubblicati, ci sono delle modifiche, relative per esempio alle società nelle quali la pubblica amministrazione ha partecipazioni minoritarie, gli enti pubblici economici e le fondazioni. Le nuove regole sono contenute nel decreto del ministero delle Finanze del 13 luglio 2017, che modifica quanto previsto dal precedente provvedimento attuativo del 28 giugno. Ricordiamo che la legge sullo split payment è stata appena modifica dalla manovra bis, decreto 50/2017, che ha stabilito la proroga al 2020 e l’allargamento del meccanismo di pagamento dell’IVA a un numero più ampio di pubbliche amministrazioni.
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In seguito a una serie di segnalazioni, il ministero ha rivisto gli elenchi delle PA verso cui è obbligatorio lo split payment. La nuova regola modifica l’articolo 5 bis del decreto del 23 gennaio 2015, che ora dispone semplicemente l’obbligo di split payment per:
“Le pubbliche amministrazione destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria”.
L’elenco definitivo di questi enti pubblici viene pubblicato ogni anno entro il 15 novembre dal Dipartimento delle Finanze, a valere sull’anno successivo.
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Gli elenchi di PA che applicano lo split payment cambiano in base alle modifiche appena descritte. Per quanto riguarda le PA, il ministero dell’Economia segnala che si fa riferimento agli elenchi già pubblicati sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it), senza però considerare i soggetti classificati nella categoria “Gestori di pubblici servizi“. Sono comprese anche le aziende speciali, che rientrano fra i destinatari di fatturazione elettronica obbligatoria. Rispetto ai precedenti elenchi sono state eliminate le seguenti categorie:
- società per le quali non ricorre il controllo di diritto da parte di una specifica pubblica amministrazione: non rientrano quindi le società nelle quali la PA ha partecipazioni minoritarie, quelle possedute da pubbliche amministrazioni centrali o locali o da loro controllate, che nel complesso non superano il 50%;
- società controllate da quelle di cui al punto precedente;
- società controllate, direttamente o indirettamente, da enti diversi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;
- enti pubblici economici e fondazioni, perché non hanno forma societaria.
E’ stato anche modificato l’elenco delle società a partecipazione pubblica quotate sull’indice Ftse Mib di Borsa Italiana. Il ministero delle Finanze segnala che eventuali errori o mancate inclusioni nei nuovi elenchi (che sono tutti disponibili sul sito), possono essere segnalati scrivendo alla casella di posta elettronica df.dg.uff05@finanze.it, entro mercoledì 19 luglio 2017. Attenzione: le nuove regole si applicano alle fatture emesse dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. Le fatture già emesse, che hanno applicato le regole stabilite dal precedente decreto (valide a partire dal primo luglio scorso) restano comunque valide.
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