Ho presentato domanda di APe Social come caregiver che assiste il coniuge. La circolare INPS n. 100/17 prevede che, ottenendo l’anticipo pensionistico, in caso di decesso del titolare, al superstite non spetti la reversibilità. Tale perdita del beneficio è definitiva o si riferisce solo al periodo tra la premorienza e il momento in cui avrebbe maturato il diritto alla pensione?
La perdita della reversibilità si riferisce solo all’APe Social, non alla pensione. In altri termini, in caso di decesso del titolare dell’indennità APe, il coniuge non ha diritto alla reversibilità del trattamento in corso mentre avrà diritto alla reversibilità della pensione, secondo le normali regole previste.
=> Indennità ponte: TFR e reversibilità
Quindi, il coniuge superstite non percepisce l’APe ma, nel momento in cui scatta il diritto a pensione, prenderà il trattamento di reversibilità.
Le ricordo che il coniuge ha diritto a una pensione di reversibilità pari al 60% del trattamento erogato al pensionato mentre è vivente, oppure all’80% con un figlio a carico e al 100% con due o più figli a carico. La pensione di reversibilità viene ridotta nel caso in cui il coniuge superstite abbia un altro reddito. Nel dettaglio:
- se il reddito è superiore a tre volte il minimo, il trattamento di reversibilità è ridotto del 25% (il coniuge prenderà il 45% della pensione del deceduto),
- se il reddito è compreso fra 3 e 4 volte il minimo la riduzione è del 40% (si percepisce il 36% del reddito del coniuge),
- se il reddito è superiore, la pensione è ridotta del 50% e quindi il coniuge percepirà il 30%.
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Chiedi all'espertoRisposta di Anna Fabi