Nel settore agricolo le nuove regole sul lavoro occasionale sono diverse rispetto a quello previste negli altri comparti produttivi: ci sono limitazioni all’utilizzo dei contratti PrestO, riservati a particolari tipologie di lavoratori, e cambiano i compensi orari. Il messaggio INPS 2887 fornisce gli ultimi dettagli applicativi relativi ai compensi, dopo quelli già inseriti nella circolare 107/2017.
La nuova legge sul lavoro occasionale, lo ricordiamo, è inserita nel Dl 50/2017, articolo 54 bis, e in estrema sintesi prevede un libretto famiglia, con voucher da 10 euro all’ora, per le famiglie, e un contratto di prestazione occasionale (PrestO), per le PMI fino a cinque dipendenti. Niente più voucher lavoro nelle imprese di maggiori dimensioni.
Per quanto riguarda nel dettaglio l’agricoltura, ci sono ulteriori paletti (oltre al limite dimensionale), per cui le prestazioni di lavoro occasionale possono essere prestate esclusivamente da:
- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di 25 anni regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado o a un ciclo di studi presso l’università;
- persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 150/2015;
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
=> Lavoro occasionale: PrestO nel dopo voucher
La misura minima della retribuzione oraria (che per gli altri settori è pari a 9 euro), si calcola in base ai minimi mensili salariali degli operai agricoli fissati dal CCNL del 22 ottobre 2014, aggiungendo il cosiddetto terzo elemento retributivo previsto per gli operai a tempo determinato. Si applica la regola in base al quale la prestazione minima è pari a quattro ore. Quindi, i minimi sono i seguenti:
- prima fascia: 9,65 euro all’ora, 38,60 giornaliero minimo (quattro ore);
- seconda fascia: 8,80 euro, 35,20 euro giornaliero minimo (quattro ore);
- terza fascia: 6,56 euro, 26,24 euro giornaliero minimo (quattro ore).
L’INPS sottolinea che le parti possono stabilire compensi migliorativi rispetto a quelli minimi previsti. Per quanto riguarda i criteri per calcolare il numero di lavori occupati per applicare il contratto PrestO (al massimo cinque dipendenti a tempo indeterminato), non si conteggiano i contratti di apprendistato, i contratti part time si calcolano in base all’orario previsto, il periodo di riferimenti sono i sei mesi dall’ottavo al terzo antecedente la data di svolgimento della prestazione lavorativa. Esempio: contratto di lavoro occasionale applicato nell’agosto 2017: ci devono essere almeno cinque dipendenti a tempo indeterminato da novembre 2016 ad aprile 2017.
Fonte: messaggio INPS