Ho inviato il 730 precompilato all’Agenzia, per mio figlio, senza alcuna modifica. Ora si è ricordato di aver percepito, da parte dell’Inps, in sostituzione dell’ex datore di lavoro che ha cessato l’attività, una cifra come trattamento di fine rapporto. Sono andato sul sito dell’INPS, ove ho trovato e stampato la certificazione unica 2017, in cui compaiono importi solo nel quadro “trattamento di fine rapporto, altre indennità soggette a tassazione separata”, e precisamente in posizione 801-802-803-804. In altri termini l’importo erogato è già stato soggetto a ritenuta (tassazione separata). In calce alla stessa però è scritto che non è stato effettuato conguaglio e che occorre presentare dichiarazione dei redditi.
Dobbiamo fare una dichiarazione integrativa?
In realtà lei non è obbligato a presentare una dichiarazione integrativa, perché l’invio senza modifiche della precompilata all’Agenzia delle Entrate assolve tutti gli obblighi dichiarativi, e non comporta nemmeno il rischio di controlli fiscali.
Per quanto riguarda in particolare il TFR, essendo sottoposto a tassazione separata non va in dichiarazione. È questo il motivo per cui lei non ha trovato la somma nella dichiarazione precompilata (nella qualche confluiscono tutti i dati relativi al reddito, indicati nella Certificazione Unica).
=> Tassazione e calcolo TFR
Il conguaglio, in realtà, verrà fatto direttamente dall’Agenzia delle Entrate, che le manderà a casa una cartella di pagamento con l’eventuale differenza da pagare o la somma a suo credito (ma in genere succede il contrario).
L’unico caso in cui bisogna inserire il TFR in dichiarazione dei redditi è quello in cui ci sia stata l‘anticipazione del TFR prevista dalla Legge di Stabilità 2015, che consente di incassare parte della liquidazione sottoponendo le somme a tassazione ordinaria. In questo caso, il TFR nella Certificazione Unica è segnato con codici appositi e in dichiarazione va riportato nel quadro dedicato ai redditi.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz