Con la circolare n. 106/2017 l’INPS ha fornito chiarimenti in merito al regime sanzionatorio previsto per l’omissione, l’infedeltà delle denunce obbligatorie e la loro tardiva presentazione che configurano la fattispecie dell’evasione di cui all’art.116, c.8, lettera b), della legge n. 388/2000.
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L’Istituto chiarisce in particolare che l‘irregolarità sui contributi costituisce evasione contributiva e che in caso di mancata o tardiva trasmissione del flusso UniEmens, ovvero l’inserimento in esso di informazioni non rispondenti al vero, si configura l’ipotesi di evasione contributiva.
Onere della prova
La regolare tenuta del libro del lavoro non salvaguarda dall’applicazione della sanzione, anzi proprio il mancato inserimento nelle denunce obbligatorie di dati noti al datore di lavoro, tradisce ed è presunzione dell’intento fraudolento del datore di lavoro/committente.
Al datore di lavoro (o al committente) resta comunque la facoltà di dimostrare la propria buona fede, ovvero che non si volevano attuare intenti fraudolenti con lo scopo di evadere il Fisco. In ogni caso l’onere della prova spetta al datore di lavoro/committente che dovrà fornire una prova idonea a escludere l’intento fraudolento e far ricadere l’inadempimento nell’ipotesi meno grave dell’omissione.
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L’Istituto si allinea dunque con il nuovo orientamento della giurisprudenza, che ricorda nella circolare, con particolare riferimento ai contenuti della sentenza della Cassazione, sezione lavoro, n. 28966/2011, riassumendo anche il quadro normativo di riferimento.
Sanzioni applicabili
Secondo la Legge n. 388/2000, art. 116, commi 8 e 9 i soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
- (Comma 8):
- nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
- in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30%; la sanzione civile non può essere superiore al 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
- (Comma 9):
- dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all’integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall’articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.