Articolo 10: con questo articolo si cerca di contrastare gli abusi e incrementare la liquidità delle imprese in quanto si provvederà a controllare la spettanza del credito IVA annuale chiesto a rimborso.
La compensazione del credito IVA oltre i 10.000 euro annui potrà essere operata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui si evince l’emersione del credito stesso in modo da permettere un riscontro prima che venga utilizzato in compensazione per il pagamento di altri tributi.
L’ammontare del credito IVA è fissato a 15.000 euro. La sua compensazione è subordinata all’apposizione di un visto da parte di commercialisti, consulenti del lavoro o CAF.
Articolo 14: l’articolo impone che le plusvalenze derivanti dalla valutazione di fine esercizio delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale abbiano una tassazione separata dall’imponibile complessivo attraverso l’applicazione di un’imposta sostitutiva. Tale imposta dovrà essere versata a titolo di acconto entro il termine di scadenza del secondo acconto delle imposte sul reddito mentre il saldo è versato entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sul reddito.
Articolo 15: riduzione a nove mesi del termine a disposizione degli Agenti della riscossione per notificare le cartelle di pagamento; introdotto un credito d’imposta per le imprese di autotrasporto pari a una quota parte delle tasse automobilistiche pagate nel 2009 relative ai veicoli di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate utilizzati per attività di autotrasporto.
Nel caso di produzione di atti con sistemi informativi, la firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento, riscossione, previdenza e assistenza obbligatoria può essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile.
L’Agenzia delle Entrate potrà richiedere dati, notizie o documenti alle imprese ove si abbia fondato timore di perdere garanzia del credito derivante da sanzioni tributarie.