Trasmissione telematica dati fatture

di Barbara Weisz

10 Luglio 2017 14:12

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Chiarimenti per commercialisti e addetti ai lavori su trasmissione telematica dati fatture: come correggere gli errori e precisazioni sui casi particolari nella Risoluzione delle Entrate.

Termini entro i quali si possono effettuare correzioni, casi particolari, chiarimenti sulla compilazione dei file, dettagli per specifiche tipologie di lavoratori autonomi, bollette doganali, fatture cointestate: sono tutti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla trasmissione telematica delle fatture, in risposta a una serie di domande di professionisti e addetti ai lavori.

Le risposte del Fisco sono contenute nella Risoluzione 87/E. Vediamo i chiarimenti più importanti contenuti nel documento di prassi.

=> Fatture e IVA: scadenza unificata

Nel caso in cui il contribuente abbia commesso un errore, può integrare o modificare la dichiarazione già trasmessa entro il 15esimo giorno dal termine di adempimento. La comunicazione dei dati riferiti alle fatture emesse deve contenere le informazioni riferite alle fatture con data coerente con il periodo di riferimento.

Per esempio, la comunicazione riferita al primo semestre 2017 dovrà contenere le informazioni relative alle fatture emesse in una data fra gennaio e giugno. Se il  contribuente appartiene alla categoria degli  autotrasportatori e si avvale della facoltà di differire la registrazione al trimestre successivo a quello di emissione, la comunicazione dei dati farà riferimento alla data di registrazione.

Una precisazione che riguarda le bollette doganali e le fatture ricevute: i campi “Identificativo Paese” e “Identificativo Fiscale” del cedente/prestatore sono obbligatori e non è possibile renderli facoltativi. Se nei software contabili ci sono limitazioni che no consentono la corretta informazione da riportare nei due campi, solo per il 2017 è possibile valorizzare, all’interno della sezione <CedentePrestatoreDTR>, l’elemento informativo <IdFiscaleIVA><IdPaese> con la stringa “OO” e l’elemento <IdFiscaleIVA><IdCodice> con una sequenza di undici “9”.

Per quanto riguarda le fatture cointestate, l’Agenzia delle Entrate specifica che il caso non è plausibile verso un soggetto passivo IVA (B2B), mentre se la fattura è emessa nei confronti di un cessionario/committente non soggetto passivo (B2C), la compilazione della sezione “Identificativi Fiscali” andrà effettuata riportando i dati di uno solo dei soggetti.

Agenzia delle Entrate