Con la manovra correttiva della Legge di Stabilità 2017 (D.L. 50/2017 convertito nella L. 96/2017) è stato ampliato l’ambito di applicazione dello split payment, che ora vede coinvolti un maggior numero di soggetti (dal primo luglio lo split payment viene esteso anche ai professionisti che fatturano con la PA, controllate o quotate in Borsa). Non sono state invece modificate le esclusioni di alcune operazioni alle quali non si applica pertanto il meccanismo della scissione dei pagamenti.
In generale il meccanismo dello split payment prevede che la PA non paghi l’IVA al fornitore, che la emette in fattura, ma direttamente al Fisco. Per i contribuenti coinvolti dalla novità normativa, questa si applica dal 1° luglio 2017 mentre alle fatture emesse entro il 30 giugno, verso un cliente che applica la scissione dei pagamenti solo dal primo luglio, si applica il precedente regime con la PA che liquida l’IVA direttamente al fornitore.
=> Split payment, le regole da luglio
Split payment: esclusioni
Rimangono confermate le esclusioni per operazioni quali:
- le operazioni certificate con documenti diversi dalla fattura (es. ricevuta e scontrino);
- gli acquisti intra-UE di beni o servizi;
- le operazioni interne, “in cui la traslazione dell’onere dell’assolvimento dell’imposta è connessa a motivi di contrasto alle frodi”;
- operazione di acquisto che rientrano in una delle fattispecie riconducibili nell’ambito del reverse charge;
- le operazioni soggette a regimi speciali IVA come il Regime dei Minimi ed il nuovo Regime Forfettario;
- le operazioni per le quali la PA non effettua alcun pagamento diretto del corrispettivo al proprio fornitore.
=> Professionisti e PA: niente anticipo IVA
Lo split payment si applica inoltre in modo parziale nel caso in cui il bene o servizio sia destinato in parte all’attività commerciale e in parte a quella istituzionale non commerciale (la scissione dei pagamenti si applica solo a questa parte).