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APe Volontaria: il contratto di prestito

di Barbara Weisz

7 Luglio 2017 12:00

Verso il decreto APe Volontaria: regole per la domanda, contratto di prestito e nodi da sciogliere su scatti vita, durata massima ed estinzione anticipata.

Anche per l’APe Volontaria sarà necessario presentare domanda in due tempi: richiesta all’INPS di certificazione del diritto e successiva istanza di anticipo pensionistico. Il decreto attuativo sull’APe volontaria non è ancora pubblicato ma i tempi dovrebbero essere ormai relativamente stretti: il Governo punta all’operatività “entro l’estate” Fine estate?). Anche in questa, che è la migliore delle ipotesi, significa che le domande si presenteranno da settembre nonostante la Legge di Bilancio 2017, che contiene la Riforma delle Pensioni, prevedesse la partenza dal primo maggio 2017, così come per l’APe Sociale e per la pensione anticipata precoci.

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Decorrenza

I decreti attuativi di APe sociale e pensione precoci hanno in effetti previsto un meccanismo di retroattività, per riconoscere gli arretrati del’indennità o pensione a partire da maggio (per chi aveva già tutti i requisiti); con ogni probabilità il meccanismo sarà esteso anche alla pensione anticipata volontaria.

Convenzioni

L’ostacolo maggiore dal punto di vista attuativo per l’APE Volontaria è rappresentato dalle adesioni all’accordo quadro con ABI e ANIA, rispettivamente banche e assicurazioni, per i contratti di finanziamento e la copertura assicurativa sull’APE contro il rischio di premorienza. L’elenco degli istituti che aderiranno sarà noto quando uscirà il Dpcm attuativo, tuttavia non se ne attendono più di una decina: le condizioni del prestito poco vantaggiose per il sistema finanziario, infatti, non hanno attirato molti istituti.

Condizioni

Nel momento in cui presenta la domanda di APe, il lavoratore indica anche la banca che finanzierà il prestito e la compagnia assicurativa, scegliendole fra quelle che aderiscono agli accordi quadro. Contestualmente alla domanda di accesso, il lavoratore presenta domanda di pensione di vecchiaia, che decorrerà al momento in cui si matura il diritto naturale. Una particolarità dell’APe volontaria, rispetto all’APE Sociale, è che non è necessario smettere di lavorare: è possibile chiedere il trattamento senza dare le dimissioni, continuando quindi anche a prendere lo stipendio e a maturare i contributi per incrementare la futura pensione.

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L’APe volontaria, però, non può durare più di tre anni e sette mesi (uno dei requisiti necessari riguarda proprio il tempo massimo che può mancare alla pensione di vecchiaia). La domanda (come quella di APe) è irrevocabile (escludendo il normale periodo di diritto di recesso, che dura 14 giorni). In ogni caso, un lavoratore non può percepire l’APe e poi cambiare idea sulla data della pensione, posticipandola, perché nel momento in cui ha chiesto l’anticipo pensionistico ha firmato anche la richiesta di pensione.

Da chiarire

Restano da chiarire un po’ di questioni. Per primo, cosa succede se al momento della richiesta di APe a un lavoratore mancano 3 anni e 7 mesi alla pensione di vecchiaia, ma poi nel 2019 con l’innalzamento dell’età pensionabile la maturazione del diritto si allontana? Non si creerà una sorta di nuovo caso Esodati? In pratica, il rischio è che coloro che chiedono oggi l’APe per andare in pensione, ad esempio, nel 2020, dovranno attendere più del previsto per maturare l’età pensionabile, che dal 2019 con i nuovi scatti per adeguamento alle aspettative di vita dovrebbe passare a 67 anni.

Va detto che questo punto è al centro di trattative fra Governo e sindacati, con questi ultimi che chiedono di abolire o limitare il prossimo scatto. Indipendentemente da questo, il meccanismo dell’APe dovrà risolvere fin da subito il punto (magari, consentendo flessibilmente l’allungamento del prestito solo a motivo di nuovi scatti delle aspettative di vita).

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Altro nodo che verrà sciolto dal decreto attuativo, la possibilità di estinguere anticipatamente il debito. La legge prevede che l’APe venga restituito con rate ventennali sulla pensione (che raggiungono al massimo il 15% dell’importo dell’assegno previdenziale maturato al momento della richiesta). Non ci sono chiarimenti per il lavoratore che volesse estinguere prima il debito, magari utilizzando il TFR.

Comunque sia, i chiarimenti arriveranno con il Dpcm, che secondo le dichiarazioni del Governo è pronto. Si attende il parere del Consiglio di Stato: nel caso in cui sia positivo, e non richieda quindi ulteriori modifiche, il decreto sarà emanato entro l’estate. Se invece dovesse ripetersi, ad esempio, quanto successo con l’APe sociale (il Consiglio di stato ha formulato una lunga serie di osservazioni che hanno provocato modifiche al decreto), la pubblicazione del decreto attuativo rischia seriamente di slittare oltre l’estate.